N.1 – L’Antefatto
Ritenendo di rendere un servizio utile a quanti mi leggono, inizio con questo primo post un ciclo di disamine e commenti utili per una migliore e più approfondita conoscenza della materia su cui saremo chiamati a pronunciarci esprimendo un “SI”, oppure un “NO”.
Al termine delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018, dopo una serie di febbrili e convulse consultazioni delle forze politiche da parte del presidente della Repubblica, in vista della formazione di “un governo giallo-verde”, il 18 maggio 2018, prima della formalizzazione dell’incarico al prof. avv. Giuseppe Conte, avvenuta successivamente il 31 maggio 2018, veniva sottoscritto tra il Movimento 5 Stelle e la Lega il “Contratto per il governo del cambiamento”, di cui si indica il link, dove a pag. 35, punto 20, sotto il titolo “RIFORME ISTITUZIONALI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DIRETTA”, era prevista tra l’altro la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400, i deputati e da 315 a 200, i senatori.
Proprio in esecuzione di tale accordo di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, nel corso del precedente governo Conte I, fu avviato l’iter procedimentale per la revisione della Costituzione, portato poi a termine dal “governo giallo-rosso” Conte II.
La riforma deriva da un testo unificato di alcuni disegni di legge costituzionale d’iniziativa parlamentare ed è stata approvata dal Senato, in prima deliberazione il 7 febbraio 2019 e dalla Camera dei deputati, sempre in prima deliberazione, senza modificazioni, nella seduta del 9 maggio 2019.
Successivamente il relativo testo è stato approvato dal Senato nella seduta dell’11 luglio 2019, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell’8 ottobre 2019.
Dal momento che la legge di revisione costituzionale non è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, come prescrive l’art.138 Cost., la legge costituzionale non è stata promulgata. Infatti l’art. 138 Cost. prevede al riguardo che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Qualora non abbia luogo l’approvazione a maggioranza di 2/3 da parte di entrambe le camere, ogni legge di revisione costituzionale viene sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Come già accennato, non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Nel caso che qui ci occupa, i parlamentari richiedenti il referendum sono stati 71, numero superiore ai 64 senatori corrispondenti a un quinto dei membri del Senato della Repubblica previsto dall’articolo 138 della Costituzione, di cui 41 di Forza Italia, 9 della Lega, 5 del Pd, 3 dell’Unione di Centro, 2 del Movimento 5 Stelle e vari altri parlamentari appartenenti a gruppi minori.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio del D.P.R. 28 gennaio 2020 è stato quindi indetto il referendum ex art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale recante il seguente quesito:
Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”.
Esso apparentemente prevede soltanto la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 per i deputati e da 315 a 200 per i senatori elettivi e stabilito in modo univoco il numero massimo dei senatori a vita. A tal fine sono stati pertanto modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
Con riferimento all’art.59, comma due, della Costituzione, viene infine stabilito che il numero complessivo di senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque, risolvendo così in senso più restrittivo il nodo interpretativo se cinque debba essere il numero di senatori a vita in carica nominati dall’istituzione presidenziale o da ciascun Presidente della Repubblica, secondo l’interpretazione estensiva che fu data da Pertini e Cossiga.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/contratto_governo.pdf
https://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=138&sezione=139

