N. 2 – Natura e contenuto della legge costituzionale
Sulla legge di revisione costituzionale approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (19A06354) (GU Serie Generale n.240 del 12-10-2019) l’ultima parola compete ai cittadini italiani.
La revisione costituzionale oggetto di referendum confermativo, che per qualsiasi studioso ed operatore del diritto appare presentare un articolato alquanto scarno, si compone di 4 articoli:
La revisione costituzionale oggetto di referendum confermativo, che per qualsiasi studioso ed operatore del diritto appare presentare un articolato alquanto scarno, si compone di 4 articoli:
L’art. 1, modifica l’art. 56 comma secondo e quarto della Costituzione come segue:
Comma 1 – invariato: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto”
Comma 2 – modificato: si riduce il numero dei deputati da 630 a 400, con 8 deputati (non più 12) eletti nella circoscrizione estero.
Comma 3 – invariato: “Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.”
Comma 4 – così modificato: “la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue (invece di seicentodiciotto) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”
L’art. 2 indica il numero dei senatori della Repubblica, modificando così l’art. 57 Costituzione:
Comma 1 – invariato “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Comma 2- modificato: Il numero dei senatori elettivi è di duecento (invece di trecentoquindici), quattro (invece di sei) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Comma 3 – modificato: “Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre (invece di sette); il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno”.
Comma 4 – sostituito dal seguente: “La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”
L’art. 3 riforma il regime della nomina dei senatori a vita, sostituendo il comma 2 dell’art. 59:
Comma 1 – invariato: “È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Comma 2 – modificato: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.”
Infine, l’art. 4 disciplina la vigenza delle revisioni, stabilendo che “saranno applicate a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all’entrata in vigore della legge costituzionale e, comunque, non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla medesima.”
Lo scopo della revisione costituzionale nell’intento del legislatore sarebbe quello di “favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di ottenere concreti risultati in termini di spesa pubblica, riducendo i costi della politica, vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle”.
In una successiva disamina affronteremo la questione se le modifiche della Costituzione siano o meno idonee al conseguimento degli obiettivi prefissati da chi caparbiamente ha voluto tale riforma ed inoltre se si pongano o meno in contrasto con il nostro ordinamento democratico.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg

