Da oltre un ventennio si sta verificando un forte fenomeno migratorio di stranieri provenienti da paesi afro-asiatici verso l’Europa occidentale alla ricerca di un migliore benessere.
L’enorme flusso di immigrazione, prevalentemente clandestina, è controllato e gestito dalla malavita organizzata che si occupa del trasporto dei migranti che, dopo essere giunti nei paesi di destinazione, vengono spesso inseriti in circuiti criminali e sfruttati come fonti di nuovi profitti illeciti (ad esempio nello spaccio di droga, nei furti, nell’accattonaggio, nella prostituzione, nel lavoro nero, ecc.).
Allo scopo di reprimere una diffusa illegalità, che accompagna il fenomeno dell’immigrazione, è stato introdotto il Testo Unico 286/98, (https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm) integrato poi da alcune modifiche approvate con la Legge n.189/2002, (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm) contenente la disciplina dell’immigrazione e delle condizioni degli stranieri.
In tale normativa sono previste le ipotesi di reato, tra cui quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che ha reso penalmente rilevanti tali attività parassitarie e lucrative e intende colpire in maniera più diretta l’attività svolta dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’estero.
Le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno accentuato il carattere di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica capovolgendo la precedente visione solidaristica-umanitaria in una diversa, di natura repressiva (Cass. Pen., sez III, sent. n. 3162/03).
La disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina distingue due ipotesi di reato: quella semplice e quella aggravata.
Il primo comma dell’art. 12 del T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/2002 prevede il favoreggiamento dell’ingresso clandestino con riferimento alle ipotesi semplici, la cui condotta tipica consiste nel compiere “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.
Con tale previsione si mira a contrastare il passaggio di clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della comunità europea al fine di raggiungere la destinazione finale del loro illegale progetto migratorio, realizzato appunto grazie all’illecita condotta di favoreggiamento degli organizzatori dei viaggi clandestini.
La struttura del reato previsto dalla norma è di mera condotta ed a forma libera: non è necessario il verificarsi di alcun evento, non è necessario che l’ingresso clandestino debba realizzarsi; per il perfezionamento della fattispecie è sufficiente il fatto di aver posto in essere un’attività diretta realizzare l’arrivo dello straniero. Il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione dell’ingresso; si tratta poi di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno.
E’ infine la tipica ipotesi di fattispecie a consumazione anticipata, che non consente la configurazione del tentativo.
La giurisprudenza delinea la fattispecie sopra indicata come reato istantaneo.
Per il favoreggiamento dell’ingresso in Italia, o in altri Stati è prevista come pena la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 15.000 euro per ogni persona favorita.
Fra le ipotesi che integrano questo tipo di reato sono da annoverare: l’ingresso clandestino di stranieri fuori dai valichi di frontiera; la fornitura allo straniero di documenti falsi o di mezzi utili a simulare, al controllo alla frontiera, condizioni che legittimano l’accesso; il difetto di segnalazione alla autorità di frontiera della presenza di clandestini a bordo, e difetto di vigilanza nel caso in cui i clandestini riescano poi a sbarcare.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione (sentenza n. 7045 Sez. I, 19 maggio 2000), “in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione ….e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all’ingresso dei clandestini”.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi aggravata del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino, accanto a quella contemplata dall’art. 12 comma 3, la L. 189/2002 ne aggiunge delle altre, rispettivamente con i commi 3-bis, 3-ter, 3-quter e 3-quinquies, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione come circostanze aggravanti ad effetto speciale (Cass. Sez. I, sent. 5360/00), di cui cioè la variazione penale è determinata in modo indipendente dalla sanzione edittale di base.
La prima delle ipotesi aggravate, quella dell’art. 12 comma 3, sancisce che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.
La fattispecie, costruita anch’essa con l’iniziale clausola di riserva, prevede, in aggiunta, il dolo specifico “di trarne profitto”; questo fine è inteso non solo ed esclusivamente in senso di utilità pecuniaria, cioè quale vantaggio economico o incremento del patrimonio, ma anche come qualunque soddisfazione o piacere che l’agente si riprometta dalla sua azione criminosa.
La stessa pena stabilita per l’ipotesi di favoreggiamento al fine di trarne profitto, si applica anche “quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.
Il territorio italiano, sia per la sua vicinanza con i Paesi extraeuropei dell’area balcanica, sia per i suoi collegamenti diretti via mare con Paesi del nord Africa e del Medio Oriente, sia perché si presenta come meta di transito verso altri Stati, è ormai da tempo coinvolto da un crescente fenomeno di immigrazione clandestina, essendo ormai sufficientemente provato che l’Italia viene utilizzata come corridoio per l’ingresso illegale in Europa di clandestini con l’aiuto di numerose organizzazioni di ogni genere dedite al traffico, a fine di lucro.
Di fronte a questo scenario, un governo autorevole, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dovrebbe adottare maggiore fermezza nel rispetto della legge vigente in materia di immigrazione clandestina, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno del commercio di esseri umani e perseguire chiunque partecipi a quello che ormai è divenuto un vero e proprio business più remunerativo di qualsiasi altra attività illecita gestita dalle organizzazioni malavitose.
Naturalmente, dal momento che il 5 comma dell’art.12 punisce l’agevolazione dell’abusivo soggiorno per trarre ingiusto profitto, non incorrerà in sanzione colui che aiutando un clandestino, a maggior ragione se versi in stato di bisogno, dimostri di aver agito senza fini di lucro ossia aver di agito per semplice spirito umanitario.
In conclusione, questo obiettivo potrà essere realizzato affiancando allo strumento della prevenzione un incisivo strumento penale.
In questa ottica le modifiche apportate dalla Legge 189/2002 al T.U. 286/98 rispondono sia all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordine pubblico, ma anche a quella di combattere il deprecabile fenomeno dello sfruttamento di esseri umani, atteso che i i migranti trasportati versano in condizioni di bisogno e di subalternità e di questo status approfittano subdolamente soggetti privi di scrupoli che agiscono solo in base alla esclusiva logica del loro illecito profitto.
I Magistrati italiani dovrebbero a loro volta fare la loro parte; ogni PM territorialmente competente, quindi, in presenza di una notitia criminis amplificata dal clamore mediatico, oppure dopo il deposito di una circonstanziata denuncia penale, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio, dovrebbero esercitare l’azione penale se non vogliono a loro volta incorrere nella violazione dell’art.328 c.p. che punisce il rifiuto di atti d’ufficio.
Lo strumento legislativo esiste, i doveri di ciascuno sono consacrati in precise norme giuridiche e pertanto, come affermò il valoroso Magistrato che rispondeva al nome di Giovanni Falcone, “occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana.”

