Il Codice di Norimberga prevede quanto segue:

Punto 1

Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare il consenso, deve essere in grado di esercitare un libero potere di scelta senza l’intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da mettere in posizione di prendere una decisione consapevole e illuminata. Quest’ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto dell’esperimento lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata e dello scopo dell’esperimento stesso; del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e rischi che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli possono derivare dal sottoporsi all’esperimento. Il dovere e la responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato nell’esperimento. È un dovere e una responsabilità che non possono essere impunemente delegati ad altri. La necessità del consenso informato s’è estesa progressivamente dalle sperimentazioni cliniche alla pratica medica ordinaria.

Punto 10

Durante lo svolgimento dell’esperimento, lo scienziato responsabile deve essere preparato a terminare l’esperimento in qualsiasi momento, se ha una probabile causa per credere, nell’esercizio della buona fede, un’abilità superiore e un giudizio accurato richiesto da lui che una continuazione del è probabile che l’esperimento causi lesioni, disabilità o morte al soggetto sperimentale.

I principi di Norimberga sono stati codificati nella convenzione di Helsinki e nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale dinnanzi alla quale dovranno comparire quanti sperimenteranno su uomo un vaccino senza il consenso informato o favoriranno le Autorità che tale sperimentazione propugneranno.

Nessun consenso informato può essere dato ad un vaccino di cui non si conoscono gli effetti a breve, medio e lungo periodo, né si è in grado di garantire l’assenza di proprietà genotossiche o la non cancerogenicità.

La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedica (Convenzione di Oviedo) sottoscritta ad Orviedo dagli Stati membri del Consiglio d’Europa il 4 aprile 1997, prevede:

Capitolo II  – Consenso

Articolo 5

Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

L’art. 13 della Costituzione statuisce:

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

L’art. 3 della Carta europea dei Diritti dell’Uomo così recita:

“Diritto all’integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
– il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
– il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
– il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
– il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”

Sostanzialmente la sperimentazione su esseri umani è contraria non solo ai principi sulla sperimentazione scientifica medica disciplinati dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 e al Codice di Norimberga, ma anche alla nostra Costituzione​ (articoli 2, 13, 32, 33 e 41) che tutela la persona nella sua libertà di scelta e nel suo diritto alla salute.

I principi costituzionali sono la base del nostro ordinamento giuridico che non può essere sopraffatto e svilito da uno spasmodico, esasperato ed irrazionale concetto della libertà di ricerca scientifica sotto la spinta di interessi delle multinazionali del farmaco che hanno come unico obiettivo la realizzazione del massimo profitto in una società neoliberista, mondialista che da oltre un ventennio si è avventurata in una selvaggia globalizzazione.