Quello che molti non riescono a comprendere è che il provvedimento adottato da un GIP quando decide di non convalidare un arresto o altra misura cautelare precedentemente disposta da un PM è soltanto un’ordinanza resa nella fase cautelare di un processo penale e che non si tratta di una sentenza di assoluzione che definisce il primo grado del giudizio.

Avverso una ordinanza cautelare sono consentiti tre mezzi di impugnazione: il riesame, l’appello ed il ricorso per Cassazione. Esaminiamo separatamente i tre istituti.

1.Il rimedio del riesame, previsto dall’art. 309 c.p.p. (ma non è questo il caso, essendo in presenza di un rigetto di applicazione della misura cautelare disposta del pubblico ministero) è lo strumento processuale a disposizione dell’imputato o del suo difensore (nell’ipotesi in cui l’ordinanza del GIP avesse disposto l’applicazione di una misura cautelare personale coercitiva), i quali devono depositare, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione della misura attraverso, l’atto indirizzato al Tribunale della libertà, quello del luogo in cui ha sede la Corte d’Appello nel cui distretto è stata emessa l’ordinanza. Il riesame comporta una ampia verifica della misura in quanto ha effetti devolutivi, ma non è proponibile se la misura cautelare personale è stata disposta dopo l’appello del PM.  Nella richiesta di riesame non è necessario indicare i motivi specifici dell’impugnazione, ma è consentito a chi ne fa richiesta proporre nuovi motivi, prima della discussione, dandone atto a verbale. Il Tribunale al quale viene chiesto di confermare, annullare o riformare il provvedimento impugnato, deve verificare che le condizioni di applicabilità della misura siano ancora presenti e attuali, questo perché il giudice del riesame può correggere anche solo la motivazione dell’ordinanza che ha disposto la misura. Il giudice del riesame non ha alcun potere istruttorio, ma si può avvalere del materiale che gli viene trasmesso dal P.M. a sostegno della misura cautelare e di quello prodotto su iniziativa delle parti. L’imputato che chiede il riesame ha diritto di comparire all’udienza, che si svolge in camera di consiglio in composizione collegiale ed il Tribunale del riesame può annullare l’ordinanza che ha disposto la misura se il giudice che l’ha emessa non ha compiuto una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e degli indizi della difesa dell’imputato e se non l’ha motivata.

2.L’appello cautelare previsto dall’art. 310 c.p.p., istituto processuale e strumento di impugnazione che può essere utilizzato sia dal P.M. nell’ipotesi in cui la sua richiesta di misura cautelare sia stata respinta, che dall’imputato e dal suo difensore, qualora sia stata applicata una misura interdittiva, o se è stata rigettata una richiesta di revoca, modifica, estinzione o sostituzione di una misura cautelare. L’appello deve essere proposto al Tribunale della libertà quando si intendono impugnare ordinanze concernenti misure cautelari personali, per questioni differenti rispetto a quelle in cui è previsto il riesame. Trattandosi di un atto appello, è necessario indicare i motivi specifici dell’impugnazione, anche se questo non fa venir meno l’obbligo da parte del Tribunale di esaminare anche tutti gli aspetti indissolubilmente legati ai motivi indicati e tutte le questioni rilevabili d’ufficio.

3.Infine il ricorso per Cassazione, previsto dall’art. 311 c.p.p., può essere proposto, entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento del GIP, sia dal PM che ha chiesto l’applicazione della misura cautelate, che dall’imputato (con sentenza n. 53203 del 22 novembre 2017 la Cassazione penale, interpretando la legge 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., ha disposto che il ricorso in Cassazione avverso le misure cautelari può essere esperito personalmente dall’imputato, a differenza degli altri casi, in cui tale facoltà è riservata a difensori iscritti nell’albo speciale dei cassazionisti) e dal suo difensore, avverso le ordinanze del Tribunale del riesame o dell’appello. I motivi del ricorso dovranno essere limitati alla violazione di legge o al difetto di motivazione e la Corte di Cassazione dovrà verificare l’aspetto logico-giuridico della motivazione, la puntuale risposta ad una specifica rimostranza fatta valere con il riesame o con l’appello o ad aspetti di travisamento della prova, rilevanti e determinanti ai fini della decisione. L’art. 311 c.p.p., secondo comma, prevede poi la possibilità per l’imputato di rinunciare al riesame, rivolgendosi direttamente alla Cassazione. Qualora su ricorso dell’imputato, la Cassazione annulli con rinvio un’ordinanza con cui era stata disposta una misura cautelare, se il giudice del rinvio non decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e non deposita in cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, la misura coercitiva perde efficacia.

Ovviamente altra cosa è la fase non cautelare, in cui si procederà autonomamente su iniziativa del pubblico ministero il quale con l’ausilio della polizia giudiziaria svolgerà tutte le necessarie indagini preliminari che precedono l’eventuale processo e sono preordinate all’accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove per fornire allo stesso PM gli elementi di valutazione indispensabili per ogni sua determinazione.

Il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria hanno infatti l’obbligo di acquisire tutti gli elementi, anche quelli a favore dell’indagato (ex art. 358 cp.p.) perché le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire, nel rispetto del contraddittorio, se ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale e per sostenere l’accusa in dibattimento, o in caso contrario se si può chiedere l’archiviazione. La polizia giudiziaria può avviare proprie indagini autonomamente e assicurare la cessazione del reato oltre che acquisire gli elementi necessari, ma ne deve dare avviso senza ritardo al Pubblico Ministero, il quale può compiere le attività da questo delegate, anche di propria iniziativa. Nel fascicolo del dibattimento vengono inseriti gli atti assunti raccolti con l’incidente probatorio e gli atti irripetibili compiuti dall’accusa e dalla difesa, compresi gli accertamenti tecnici irripetibili, i risultati di intercettazioni telefoniche ed ambientali, risultati delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri, mentre gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari e nella stessa udienza preliminare, che non hanno la caratteristica dell’irripetibilità, sono inseriti nel fascicolo delle parti e non assumono alcuna valenza probatoria. L’indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può disporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai tre mesi se si tratta di reati comuni, invece per i reati di maggiore allarme sociale, per evitare un pregiudizio alle indagini, non possono essere fornite informazioni all’indagato.  Secondo il disposto dell’articolo 369 del codice di procedura penale, l’indagato ha diritto a ricevere l’avviso di garanzia quando deve essere compiuto un atto al quale ha diritto di partecipare il suo difensore. In caso contrario l’indagato ne verrà a conoscenza se il Pubblico ministero esercita l’azione penale inviando l’avviso di conclusione delle indagini a norma dell’art. 415 bis c.p.p..

In forza dell’articolo 405 c.p.p., la durata delle indagini preliminari è di 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che non si proceda per uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2 lettera a), per i quali la durata è di un anno. Il Pubblico Ministero potrà chiedere per giusta causa al Giudice per le indagini preliminari una proroga non eccedente altri sei mesi. La durata massima delle indagini non può superare i 18 mesi o i 2 anni in caso dei delitti previsti dall’art. 407 c.p.p., secondo comma.

Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento e pertanto può esaminare solo quanto il pubblico ministero decide di allegare all’istanza che presenta.

Il GIP ha sostanzialmente il potere di accogliere o rigettare la richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal pubblico ministero, nonché, di autorizzare e convalidare i mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, provvede inoltre sulla richiesta di alcuni procedimenti speciali come il rito abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e può emettere il decreto penale di condanna.

Se queste sono sommariamente gli step che caratterizzano il nostro processo penale, appare veramente inopportuna, singolare e dannosa per il rispetto che ognuno dovrebbero nutrire verso la giustizia, le parti e i difensori, nessuno escluso, la divulgazione di errate notizie su iniziativa di tutti gli incauti ed improvvisati giuristi, molti dei quali dimostrano di non avere alcuna conoscenza dell’iter procedimentale e processuale penale.