https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-10-28&atto.codiceRedazionale=095A6344&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a New York il 10 dicembre 1982 e ratificata dall’Italia nel 1994 stabilisce punto 1: “il passaggio di una nave è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero.

Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale”.
Al punto2 la suddetta convenzione statuisce: “il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività: a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite… omissis….g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero;”.
Dunque, se si sospetta che la nave stia violando le leggi sull’immigrazione italiane, il diritto internazionale consente alle autorità italiane di impedire l’accesso della nave nelle acque territoriali, l’approdo nei suoi porti e lo sbarco di immigrati clandestini.
Inoltre l’art.83 del codice della navigazione attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione la facoltà ed il potere di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza della navigazione.
I porti possono essere chiusi a un’imbarcazione per un possibile e/o potenziale rischio per la sicurezza nazionale, come è previsto dall’articolo 33 comma secondo dello Statuto dei Rifugiati (Convenzione di Ginevra) in cui è scritto testualmente: “2 La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese”.
Nel caso in esame «la minaccia per la sicurezza è insita nell’elevato numero degli sbarchi di migranti senza alcuna distinzione tra aventi diritto all’asilo politico e migranti economici o climatici e nella impossibilità di una verifica a bordo dello status di rifugiato, sicchè gli organi preposti, senza violare alcuna norma giuridica, possono rifiutare l’ingresso, l’attracco nei porti italiani e conseguentemente ridurre lo sbarco di clandestini.
E’ evidente quindi che a tutte le imbarcazioni, comprese le ONG, possa legittimamente essere inibito l’ormeggio e lo sbarco nel porti italiani.
Se le cose stanno così, è evidente che il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha legittimamente esercitato i suoi poteri di ordine pubblico allorchè con coraggio e determinazione ha negato, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’approdo a navi che avevano a bordo migranti non ancora identificati, certamente in prevalenza dei clandestini, alcuni dei quali sarebbero potuti essere dei terroristi.
E’ utile rammentare al riguardo che nel 1997 fu addirittura disposto, nei confronti dell’Albania, dal Presidente del Consiglio dell’epoca, Romano Prodi e dal ministro degli interni Giorgio Napolitano il c.d. blocco navale (atto questo assimilabile ad un comportamento bellico finalizzato ad impedire l’accesso e l’uscita di navi dai porti italiani). In quel caso, la Procura di Brindisi appoggiò il governo disponendo l’arresto immediato dei comandanti delle navi albanesi che avessero tentato di sconfinare in acque territoriali italiane e non vi fu alcun clamore, né alzata di scudi, come invece avviene oggi.
Giova poi ricordare quale fosse precedentemente in un recente passato l’atmosfera che si respirava e l’orientamento generale in materia di clandestini attraverso l’esame di due pezzi comparsi sui quotidiani di Taranto il 14 ottobre 1975, che metto a disposizione, essendo stato io quel giovane avvocato di appena 28 anni che all’epoca affrontò contro tutti (poteri costituiti e stampa) una situazione che effettivamente rivestiva aspetti di rilevanza penale perché era intervenuto un arresto arbitrario del clandestino e conseguentemente un vero e proprio sequestro di persona.
Esaminando il grave reato contestato a Matteo Salvini riguardante l’asserito preteso sequestro di persona, non si comprende in cosa sia consistita la condotta illecita foriera di conseguenze di natura penale, dal momento non vi è stato alcun arresto di persone, ma l’intervento del ministro ha avuto luogo nell’esercizio dei suoi poteri di sicurezza e ordine pubblico ed è consistito esclusivamente nell’impedire lo sbarco a quanti non avevano i requisiti per beneficiare della protezione internazionale in quanto in possesso dello status di rifugiati.
La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione di Ginevra del 1951 (trattato delle Nazioni Unite, recepita nella legge n.722 del 1954) in cui nell’articolo 1 si legge che il rifugiato è una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”.
Dal punto di vista giuridico-amministrativo è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato perché se tornasse nel proprio paese d’origine potrebbe essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni s’intendono azioni che, per la loro natura o per la frequenza, sono una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono commesse per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Pertanto i porti italiani possono e devono rimanere chiusi alle navi e ad ogni natante che trasportano migranti in violazione delle norme in materia di immigrazione clandestina.
E’ pacifico che Matteo Salvini rappresenti il potere esecutivo ed i magistrati quello giudiziario, ma in ossequio alla garanzia della separazione dei poteri si deve sottolineare che i magistrati, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, devono limitarsi alla applicazione della legge senza forzature o condizionamenti politici.
Il problema della giurisdizione e quindi dell’applicazione della legge si innesta necessariamente nel principio cardine per uno Stato di diritto della divisione dei poteri. Il nostro legislatore costituzionale, pur non reiterando formalmente un principio fissato nello Statuto Albertino del 1848, ha comunque voluto definire delle priorità: la legge deve essere interpretata seguendone il senso letterale.
Ciò è confermato oltre che dall’art.12 delle preleggi al codice civile, anche dal dettato costituzionale in cui all’articolo 101 comma 2 della Costituzione è previsto che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Il termine “soggetti” inserito in costituzione sta a significare che i magistrati devono sottostare all’autorità e al potere del legislatore e che conseguentemente non dovrebbero interpretare, o disapplicare la legge a secondo della loro ideologia, dei rapporti di amicizia o inimicizia, di parentela o affinità con le parti in causa.
L’art. 73 dello Statuto Albertino divenuto nel 1861 la prima carta costituzionale dell’Italia unita e sostituita solo dalla Costituzione repubblicana del 1947, stabiliva che l’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spettava esclusivamente al potere legislativo.
L’intento evidente era quello è di esaurire la dimensione della politicità (ossia della libera scelta dei fini e dei mezzi dell’azione dello Stato) nella produzione delle norme e di eliminare o almeno ridurre per quanto possibile ogni residua politicità – ossia discrezionalità – nell’applicazione delle norme.
Dunque, nessun profilo di responsabilità penale può sussistere a carico del ministro Matteo Salvini, nessun abuso di potere può aver avuto luogo, in quanto il Ministro ha esercitato un potere di sua competenza per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, nessun sequestro di persona, perché non vi è stato alcun arresto e le persone a bordo della nave erano libere e semplicemente sorvegliate a vista a norma di regolamento per impedirne lo sbarco illegittimo ed in violazione delle norme che disciplinano l’immigrazione clandestina.
Auspico pertanto che i vari soloni e tuttologi tacciano e la finiscano con le loro contumelie e continue aggressioni contro il Ministro Matteo Salvini che, piaccia o meno, rappresenta il governo legittimo della repubblica italiana e come tale ha diritto al rispetto che gli è dovuto sia come persona che come esponente delle istituzioni.

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