Da quasi trenta anni ha luogo un fenomeno migratorio di di grande portata di persone provenienti da paesi afro-asiatici verso l’Europa occidentale alla ricerca di un migliore benessere e l’Italia per la sua posizione geografica viene utilizzata come corridoio per l’ingresso illegale in Europa di clandestini con l’aiuto di numerose organizzazioni di ogni genere dedite al traffico, a fine di lucro.

Il flusso di immigrazione, prevalentemente clandestina, è controllato e gestito dalla malavita organizzata che si occupa del trasporto degli esseri umani che, dopo essere giunti nei paesi di destinazione, spesso vengono inseriti nei circuiti criminali e sfruttati come fonti di profitti illeciti.

Proprio per far fronte a quello che appare un vero e proprio esodo e per reprimere le illegalità che derivano dall’immigrazione il nostro legislatore ha approvato il Testo Unico 286/98, integrato poi da alcune modifiche introdotte con la Legge n. 189/2002, contenente nel suo dettaglio le norme che disciplinano l’immigrazione e la condizioni degli stranieri. In tale Testo Unico sono previste varie ipotesi di reato, tra cui quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, volta a colpire in maniera più efficace l’attività di tutte le organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani sia in Italia che all’estero.

Le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno privilegiato la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto alla precedente visione solidaristica-umanitaria, accentuando quindi la funzione repressiva del fenomeno.

La disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina degli stranieri è contenuta, in ipotesi semplici e ipotesi aggravate contemplate dal primo comma dell’art. 12 del T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/2002, cui un approfondimento faccio rinvio. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/d.lgs_._286_98_-_testo_unico_sullimmigrazione.pdf

La legge vigente ravvisa il delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino con riferimento alle ipotesi semplici (punite con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona), nella condotta di chi compie “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Con questa previsione si vuol contrastare il passaggio di clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della comunità europea al fine di raggiungere la destinazione finale del loro illegale progetto migratorio, che si realizza attraverso l’illecita condotta di favoreggiamento ad opera degli organizzatori dei viaggi clandestini.

La struttura del reato previsto dalla norma è di mera condotta ed a forma libera: non è necessario il verificarsi di alcun evento, non è necessario che ingresso clandestino debba realizzarsi; per il perfezionamento della fattispecie è sufficiente il fatto di aver posto in essere un’attività diretta realizzare l’arrivo dello straniero. Il reato si perfeziona con l’elemento soggettivo del dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere atti per agevolare l’ingresso.

Si tratta di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno, quindi si è in presenza di una tipica ipotesi di fattispecie a consumazione anticipata, di reato istantaneo che non consente la configurazione del tentativo.

Fra le ipotesi che integrano questo tipo di reato sono inclusi l’ingresso clandestino di stranieri fuori dai controlli alla frontiera; la messa a disposizione in favore di uno straniero di documenti falsi o di qualsivoglia strumento che consenta di eludere il controllo alle frontiere, l’assenza di controllo qualora i clandestini riescano ad entrare nel territorio dello Stato, poi a sbarcare, l’omissione di segnalazione alle Autorità preposte della presenza di clandestini a bordo delle navi.

In materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione ….e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all’ingresso dei clandestini”. Corte di Cassazione (sentenza n. 7045 Sez. I, 19 maggio 2000).

Per quanto riguarda le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino il Testo Unico citato ne prevede diverse

La prima delle ipotesi aggravate, quella dell’art. 12 comma 3, sancisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.

La fattispecie prevede, in aggiunta, il dolo specifico di trarne profitto; questo fine è inteso non solo ed esclusivamente in senso di utilità pecuniaria, cioè quale vantaggio economico o incremento del patrimonio, ma anche come qualunque soddisfazione o piacere che l’agente si riprometta dalla sua azione criminosa.

La stessa pena stabilita per l’ipotesi di favoreggiamento al fine di trarne profitto, ossia la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona, si applica anche “quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Di fronte a questo scenario, nessuna obiezione può essere mossa alle iniziative del governo di procedere, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e per un rigoroso rispetto della legge vigente in materia di immigrazione clandestina, ad una forte lotta che contrasti efficacemente il fenomeno del traffico e talvolta perfino del commercio di esseri umani contro chiunque partecipi a quello che ormai è divenuto un vero e proprio il business più remunerativo di qualsiasi altra attività illecita gestita dalle organizzazioni malavitose.

Dunque non si comprende quale profilo di responsabilità possa essere attribuito al ministro degli interni Matteo Salvini e all’intero governo che ha adottato una linea politica ben precisa riguardo alla immigrazione selvaggia, considerato che tutti hanno operato per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia in materia di immigrazione.

Radio LDR Informazione e Consapevolezza 19/10/2016 – Immigrazione o invasione ?

Dibattito tra Alfredo Lonoce e Ilaria Bifarini – moderatore: Vittorio Boschelli