Gianni Alemanno, per quanto penso di conoscerlo, non si piegherà a chi attualmente detiene il potere perché significherebbe rinnegare le proprie idee, le battaglie che ha condotto e guidato tutta la sua vita ed inoltre chinare il capo insieme alla schiena comporterebbe la sua sconfitta politica e francamente, se mi trovassi al suo posto a “Rebibbia”, la grazia non la chiederei neanche io.

Gianni Alemanno è uomo coraggioso ed è capace di affrontare le avversità con grande spirito di resilienza e sa trasformare in opportunità anche quegli eventi che ai più possono apparire estremamente negativi.

Ogni tanto sento riproporre da qualcuno, che evidentemente non conosce bene il diritto, la soluzione della grazia per Gianni Alemanno.

Per meglio chiarire come stanno le cose a livello giuridico e burocratico, riassumo, per chi avrà voglia di leggere, quello che è il percorso di questo atto di clemenza tanto invocato.

La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal Presidente della Repubblica, come previsto dal comma 11 dell’art 87 della Costituzione in cui è scritto che il Capo della Stato “Può concedere la grazia e commutare le pene”.

Al riguardo occorre considerare che la concessione della grazia è disciplinato poi dall’art.174 cod. pen. e dall’art.681 cod. proc. pen. che qui per comodità di lettura riporto:

Art.174 c.p. – Indulto e grazia – 1. L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. 2. Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Art. 681 c.p.p.- Provvedimenti relativi alla grazia – 1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia. 2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni. 3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2. 4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. 5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5.

L’art. 89 della Costituzione prevede però che: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”. Ciò significa che il decreto con cui il Capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

La controfirma ministeriale ha creato in passato un conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica e il Ministro di Grazia e Giustizia se costui rifiutava di apporre il visto a un decreto di concessione della grazia. La Corte Costituzionale con sentenza n. 200/2006 ha precisato che la grazia è un istituto che risponde a finalità umanitarie. Essa contrasta il rigorismo della legge penale e favorisce il recupero e il reinserimento sociale del condannato. Per questo è importante riconoscere al Presidente della Repubblica organo super partes per eccellenza, questo potere decisionale. Occorre inoltre ricordare che, se il Ministro al termine dell’attività istruttoria si dichiara contrario all’atto di clemenza, il Capo delle Stato può comunque adottare il decreto, disattendendo il diniego. Alla luce di queste e ben più complesse considerazioni, la Corte risolve il conflitto sostenendo che la grazia deve considerarsi un potere proprio del Presidente della Repubblica.

Grazia e indulto, in assenza di diversa previsione contenuta nel provvedimento con il quale le misure clemenziali sono state disposte, non incidono sulle pene accessorie.

Il Capo di Stato in ogni caso è libero d’introdurre condizioni sempre nuove. La grazia “condizionata” si applica definitivamente se, scaduto il termine, si dimostra l’adempimento delle condizioni a cui è subordinata la concessione del beneficio. Nel caso in cui, invece, le condizioni non vengano rispettate, la grazia viene revocata e sostituita nuovamente dalla pena originaria.

Peraltro utilizzando la normativa vigente che prevede la liberazione anticipata per effetto della riduzione della pena pari a quarantacinque giorni per ogni semestre espiato, naturalmente soltanto in caso di buona condotta e partecipazione alle attività rieducative dell’istituto carcerario, Gianni Alemanno tornerà ad essere un uomo libero all’inizio di giugno 2026.

Se le cose stanno così, Gianni Alemanno uscirà da Rebibbia a testa alta quando il tortuoso iter procedimentale glielo consentirà, senza genuflettersi a nessuno e riprenderà insieme a noi tutti il difficile percorso politico iniziato dal suo, divenuto ora il nostro Movimento INDIPENDENZA!


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