Il tribunale separa la lotta allo sfruttamento dalla qualificazione del contratto. Per la stabilizzazione serve il ricorso individuale al Giudice del Lavoro.

Niente assunzioni di massa imposte per via giudiziaria penale. Con una decisione che fa chiarezza sui confini della magistratura, il Giudice per le indagini preliminari (Gip) di Milano ha respinto la richiesta della Procura di imporre la stabilizzazione in blocco come dipendenti per migliaia di rider di una nota piattaforma di consegne.

La pronuncia traccia una linea di demarcazione netta: il processo penale serve a contrastare il caporalato e a garantire paghe dignitose, non a riscrivere i contratti aziendali. Quella è una partita che si gioca caso per caso, e davanti a un altro tribunale.

Il cuore della vicenda: i limiti del controllo giudiziario

L’inchiesta milanese era nata dal contrasto allo sfruttamento del lavoro, accendendo i riflettori sulla sproporzione tra i compensi reali dei fattorini e i parametri dei contratti collettivi. La Procura aveva chiesto l’applicazione del controllo giudiziario (la misura prevista dalla legge 199 del 2016 contro il caporalato, che affida l’azienda a un amministratore esterno per sanare le illegalità senza fermare l’attività), pretendendo però che il custode imponesse l’assunzione di tutti i rider come lavoratori subordinati.

Il Gip ha detto “no”, delineando con precisione il limite del giudice penale. Pur confermando la necessità di rimuovere le condizioni di sfruttamento, il giudice ha stabilito che il procedimento penale può imporre il controllo giudiziario per garantire una paga dignitosa in linea con l’articolo 36 della Costituzione, ma non può imporre con un atto d’imperio l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori. Una trasformazione generalizzata dei contratti violerebbe infatti la libertà d’impresa tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. La misura penale deve limitarsi a garantire la dignità della paga, senza stravolgere i modelli organizzativi della piattaforma.

La giungla dei contratti e la separazione delle competenze

La decisione tocca il nervo scoperto di un settore che da anni cerca un assetto stabile. Nel nostro ordinamento, il lavoro sulle piattaforme si muove tra tre diverse categorie:

Lavoro subordinato (Art. 2094 c.c.): Il dipendente classico, che opera sotto la direzione dell’imprenditore e gode di tutele piene (ferie, malattia, tfr, protezione dai licenziamenti).

Collaborazione etero-organizzata (Art. 2 d.lgs. 81/2015): Una via di mezzo fondamentale. Il rapporto resta formalmente autonomo, ma se la prestazione è continuativa e organizzata dal committente si applicano le tutele del lavoro subordinato. È la sponda a cui i giudici hanno teso più spesso la mano ai rider.

Lavoro autonomo (Art. 2222 c.c.): Prestazioni senza vincolo di subordinazione, per le quali il legislatore ha comunque previsto tutele minime su compensi e assicurazioni.

Il verdetto sancisce una netta separazione delle competenze: lo stabilire se un rider sia autonomo, etero-organizzato o subordinato è una valutazione sulla natura del rapporto che va effettuata caso per caso dal giudice del lavoro, analizzando le reali modalità operative e l’uso dell’algoritmo.

Perché non si può decidere “in blocco”: il valore della sussidiarietà

Secondo il Gip, è impossibile fare di tutta l’erba un fascio perché la vita di un rider non è uguale a quella di un altro. Chi lavora poche ore a settimana accettando o rifiutando consegne in totale libertà si trova in una posizione radicalmente diversa rispetto a chi opera a tempo pieno, con turni di fatto imposti dagli algoritmi di assegnazione. Una sanatoria collettiva e calata dall’alto avrebbe scavalcato le valutazioni individuali.

In questo contesto emerge il valore della sussidiarietà. Lo stesso mondo sindacale e la contrattazione collettiva sono spaccati: una parte spinge per la subordinazione universale, un’altra dialoga con le piattaforme per mantenere l’autonomia aumentando però le tutele economiche, previdenziali e di sicurezza. Secondo il giudice, i corpi intermedi non devono essere né isolati né scavalcati dallo Stato; la varietà delle soluzioni rispecchia una realtà complessa che non può essere risolta o appiattita da un unico verdetto penale.

Cosa cambia adesso per i fattorini

La sentenza non lascia i lavoratori privi di difese, ma assegna a ciascuna battaglia il suo binario corretto.

La lotta alla paga da fame resta penale: L’intervento della Procura rimane pienamente legittimo per vigilare sulla dignità dei compensi. Se una piattaforma sottopaga sistematicamente i lavoratori, i giudici penali interverranno per imporre tariffe dignitose e far rispettare la soglia della dignità umana, a prescindere dal tipo di contratto.

L’assunzione va conquistata sul piano civile: Il rider che vuole essere riconosciuto come dipendente dovrà percorrere la strada del ricorso individuale davanti al Giudice del Lavoro. Sarà in quella sede che il singolo lavoratore dovrà dimostrare, carte alla mano, come si svolgeva davvero la sua attività: i vincoli di orario, il peso delle penalizzazioni in caso di rifiuto e il funzionamento dell’algoritmo come vero e proprio “capo” digitale.


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