ACCATTONAGGIO, SI FA POCO PER PREVENIRE

(pubblicato sul settimanale “Il Corsivo”n.29 del 29 luglio 2008)

L’accattonaggio rappresenta una proficua forma di profitto, soprattutto se vengono impiegati i minori. Generalmente questi ultimi vengono affidati ad organizzazioni criminali che provvedono alla loro collocazione sul posto di lavoro. Si tratta di un vero e proprio business, se solo si pensi che in base a dati ufficiali ogni minore impiegato nell’accattonaggio può rendere circa 100 euro al giorno.
Cosa fanno le istituzioni per prevenire, contenere e reprimere tale perverso fenomeno?
Praticamente poco e niente, considerato che il più delle volte si omette di intervenire per reprimere l’illecita condotta degli sfruttatori.
Eppure esistono tutti gli strumenti per combattere tale sfruttamento, come la legge 228/2003 e l’art.600 c.p., contro la tratta delle persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, che punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o la tenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali o lavorative, tra cui anche l’accattonaggio.
Inoltre l’art. 671 c.p. persegue l’impiego di minori nell`accattonaggio punendo chiunque si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore, la condanna importa la sospensione dall`esercizio della potestà dei genitori.
La Cassazione ha precisato a tale proposito che per la sussistenza del reato di cui all’art.671 cod.pen. è sufficiente che il soggetto attivo si trovi con la persona non imputabile, impiegata a mendicare, in un rapporto anche di mero fatto di custodia o di vigilanza, quantunque temporaneo ed occasionale, e non è necessario che l’affidamento sia avvenuto ad opera dell’autorità o di un terzo.
Che la soluzione del problema dello sfruttamento ed impiego dei minori nell’attività dell’accattonaggio sia attuale, pregnante ed indilazionabile è sotto gli occhi di tutti. E’ sufficiente girare per le strade delle nostre città per rendersi conto di come gli incroci siano presidiati da minori che con insistenza chiedono l’elemosina agli automobilisti in transito.
Il comportamento omissivo di chi dovrebbe intervenire non può giustificarsi dietro l’ipocrisia secondo cui l’accattonaggio non desterebbe allarme sociale, anche se è altrettanto incontestabile che il fenomeno non può essere affrontato esclusivamente sul piano repressivo.
La tutela dei minori, vittime dell’accattonaggio e di altri generi di sfruttamento passa attraverso la loro identificazione.
Pertanto è necessario che, in conformità alla Convezione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed alle altre norme internazionali e nazionali, si proceda all‘identificazione dei minori, che si assicuri agli stessi assistenza psicologia e sanitaria ed un’adeguata ospitalità.
A tutti i minori, indipendentemente dallo stato di appartenenza, vanno garantiti gli stessi diritti riconosciuti ai minori cittadini, la stessa protezione, il collocamento in adeguate strutture di accoglienza e l’apertura della tutela.
Per quanto riguarda invece il problema controverso dell’identificazione delle vittime, spesso trattate alla stregua di criminali, vi sono già una serie di indicatori per la identificazione dei minori, a disposizione delle forze dell’ordine, dei magistrati e degli operatori, con la descrizione degli strumenti di tutela e di protezione.
Le riflessioni che precedono costituiscono una esortazione a quanti hanno il compito di intervenire affinchè ciascuno per quanto in proprio potere faccia quel dovere che una società civile ed uno stato autenticamente democratico impongono anche e soprattutto nell’interesse dei minori sfruttati e schiavizzati.