Quello su cui siamo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi non è una riforma della giustizia, ma dell’ordinamento giudiziario che contiene l’insieme delle norme contenute negli articoli dal 104 al 110 della nostra Costituzione che regolano la costituzione, il funzionamento e l’organizzazione della magistratura, garantendone l’autonomia e l’indipendenza dal potere politico, proprio attraverso il CSM, con magistrati soggetti solo alla legge.
La riforma approvata dal parlamento prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (i giudici) e requirenti (i pubblici ministeri) per portare a compimento quel modello accusatorio del processo penale italiano voluto da Vassalli, introdotto nel settembre del 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989.
La separazione riguarda le carriere e non solo le funzioni che già erano separate, essa garantirà una maggiore terzietà e imparzialità di chi giudica.
Attualmente, pur operando in funzioni distinte, giudici e PM condividono invece la stessa carriera e lo stesso organo di autogoverno (CSM).
La separazione mira ad eliminare proprio quel “legame psicologico” o di appartenenza tra chi accusa e chi giudica, garantendo al cittadino un giudice terzo che non sarà più un “collega” del PM.
La riforma prevede inoltre l’introduzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura: uno per i giudici e uno per i PM.
Questo assicurerà una gestione separata delle carriere e delle nomine, evitando che la componente requirente possa influenzare quella giudicante e viceversa.
La separazione delle carriere permetterà ai magistrati di specializzarsi fin dall’inizio del proprio percorso, sia nell’accusa (se PM) che nella giurisdizione (se giudici), migliorando la professionalità e la qualità delle indagini per i PM e delle sentenze per i giudici.
Con la separazione, si rafforzerà la posizione della difesa, che non si troverà più a contrapporsi a un pubblico ministero che condivide la stessa “appartenenza ordinamentale” e la stessa “formazione professionale” del giudice che deve decidere.
In sintesi, il Sì alla separazione delle carriere è volto a garantire maggiormente la completa distinzione delle funzioni e ad incidere sull’indipendenza strutturale e professionale tra chi accusa e chi decide, a vantaggio della terzietà della giustizia, perché, come hanno affermato la Consulta, la Cassazione e la CEDU, il giudice non solo deve essere terzo, ma deve anche apparire tale.
L’istituzione di due organi di autogoverno separati: un CSM giudicante per i magistrati che emettono sentenze ed un CSM requirente per i pubblici ministeri è sempre in linea con la separazione delle carriere e non intacca il principio della indipendenza e autonomia della magistratura garantito dall’art.104 della Costituzione.
Infine viene introdotta l’Alta Corte di giustizia disciplinare, un organo esterno incaricato di giudicare i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Questo nuovo soggetto mira a garantire maggiore imparzialità e giustizia rispetto all’attuale sistema gestito dal CSM.
Un breve cenno sull’estrazione a sorte dei componenti dei due CSM e dell’Alta Corte di Disciplina.
La riforma introduce il sorteggio dei membri dei due CSM e dei componenti dell’alta Corte di Giustizia Disciplinare è uno strumento tecnico volto a scardinare il peso delle correnti interne alla magistratura e per sottrarre il governo della magistratura alle logiche di spartizione politica e correntizia.
Finirà infatti il fenomeno delle “cordate” in quanto se un posto nel CSM non dipenderà più dai voti ricevuti, svanirà la necessità per i magistrati ad aggregarsi in correnti per gestire carriere e nomine.
Ogni magistrato estratto non dovrà più sentirsi legato a chi lo ha sostenuto, ma finalmente risponderà non solo alla legge, ma alla sua coscienza professionale.
Ogni singolo magistrato, aldilà dal peso politico della corrente di appartenenza all’interno dell’ANM avrà la medesima probabilità di accedere all’organo di autogoverno e a quello che si occupa di disciplina.
Come è noto, l’Associazione Nazionale Magistrati, cui sono iscritti quasi tutti i magistrati, è un soggetto di diritto privato strutturato, nel suo funzionamento interno e nelle elezioni del suo Comitato Direttivo Centrale, sulla base di gruppi associativi organizzati, comunemente noti come correnti.
La riforma prevede che il sorteggio abbia luogo sia per i magistrati, che per i membri “laici”.
I membri Togati: Verranno estratti a sorte tra tutti i magistrati appartenenti alla rispettiva categoria (giudici per il CSM giudicante, PM per quello requirente), mentre i Membri Laici: saranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune contenente i nomi di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
Analogamente per l’Alta Corte di Giustizia Disciplinare, organo, incaricato di sanzionare gli illeciti dei magistrati, il sorteggio ne garantirà la piena imparzialità.
9 membri togati saranno estratti a sorte tra magistrati con almeno 20 anni di servizio che abbiano svolto funzioni in Cassazione.
3 membri laici saranno sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
3 membri saranno nominati direttamente dal Capo dello Stato.
Dunque, se questo è il contenuto della riforma, è falso che la stessa metta in discussione l’indipendenza ed autonomia, dal momento che, come ho detto, entrambi i nuovi CSM resteranno presieduti dal Capo dello Stato, massima figura di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.
Inoltre l’autonomia e indipendenza del Pubblico Ministero rimarrà sancita a livello costituzionale perché, come ho sottolineato, la separazione servirà solo a garantire che il giudice sia realmente “terzo” rispetto a chi rappresenta l’accusa.
E’ infine falso che la riforma, approvata con legge di revisione costituzionale, con la procedura prevista dall’art.138 cost., violi la Costituzione in quanto essa attua interamente il principio enunciato nell’art.111 del “giudice terzo” e del giusto processo.
Peraltro, non si deve dimenticare la Corte Costituzionale con sentenza n.37/2000 ha affermato che la Costituzione non impone né preclude la separazione delle carriere.
Dunque nessun allarmismo o pericolo perché la riforma dell’Ordinamento giudiziario è un necessario intervento di riorganizzazione, privo di intenti punitivi verso la magistratura o di rischi per l’assetto democratico.
L’unico obiettivo è quello di ridefinire i ruoli e le prerogative dei protagonisti della giurisdizione (separazione delle carriere, riforma del CSM, Alta Corte Disciplinare e sorteggio) per riportare ordine e migliorare l’efficienza di ciascuno, nel pieno rispetto della Costituzione
Sono questi tutti i motivi determinanti che mi inducono a votare SI al referendum costituzionale confermativo.

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