
Non si può, né si deve mettere in discussione l’autonomia della magistratura, perché in uno Stato di diritto i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario devono rimanere separati e indipendenti tra loro.
Tuttavia si può censurare la legge sulla responsabilità dei magistrati, la violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale, che funziona ad intermittenza in quanto a poco alla volta si è trasformato in concreto in una scelta di politica criminale e giudiziaria, l’affidamento della funzione giurisdizionale a giudici non togati, il mancato controllo esterno sull’operato e sulla produttività dei singoli magistrati, nonché, sulle loro condizioni psico-fisiche, le modalità di assunzione alle funzioni e la progressione nella carriera.
Tutto ciò non intacca assolutamente l’autonomia della magistratura.
Infine si deve riflettere sul fatto che in uno Stato democratico in cui la sovranità appartiene al Popolo, appare contraddittorio che il potere giudiziario sia scollegato dal coinvolgimento del Popolo nella scelta e nel controllo di tale delicata funzione.
Ugualmente appare singolare che provengano dallo stesso concorso e facciano poi la stessa carriera i magistrati requirenti, ovvero inquirenti (PM) e quelli giudicanti.
Dopo la riforma del 1989 del codice di procedura penale con la introduzione del sistema accusatorio in sostituzione di quello misto inquisitorio nella fase delle indagini e dell’istruttoria, caratterizzato dalla segretezza e dalla scrittura ed accusatorio nella fase dibattimentale, pubblico ed orale, si sarebbe dovuto procedere anche alla separazione delle funzioni e delle carriere del PM, che è parte e rappresenta il diritto potestativo dello Stato di punire chi ha commesso un reato ed il Giudice, terzo ed imparziale, cui compete il compito di giudicare, ma questo non è avvenuto, con la conseguenza che si avverte ed emerge in tutta la sua evidenza la criticità ed anomalia di un sistema processuale incompiuto ed incompleto.
