
Con il decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 predisposto dal presidente del consiglio e adottato surrettiziamente per affrontare l’emergenza, ma in realtà per assumere pieni poteri di operatività, di fatto è stata concessa una inammissibile delega in bianco in favore dell’esecutivo.
Con tale decreto, poi, convertito con modifiche in legge n.13/2020, l’esecutivo ha provveduto in relazione alle condotte dei singoli cittadini che non si fossero adeguati alle misure adottate dal Governo per il contenimento del Coronavirus e, precisamente, il rispetto della misura della quarantena per coloro che provenivano dalla Cina e per coloro che avevano avuto contatti con casi conclamati di contagio.
Hanno poi fatto seguito numerosi altri D.P.C.M. del 1, 8 10 ,12, 22 e 24 marzo 2020, tutti decreti di attuazione della legge 13/20 che hanno ampliato la platea dei destinatari.
Il Decreto del 10 marzo ha poi esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni previste da quello dell’8 marzo 2020.
Nonostante l’abile costruzione procedimentale ideata dal premier Conte, quei decreti amministrativi hanno violato e violano i limiti alle libertà fondamentali e inviolabili tutelati dagli articoli 13 cost. (libertà personale), 16 cost. (libertà di circolazione), 17 cost. (libertà di riunione), nonché, dall’art. 21 TFUE (libertà di circolazione), dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (libertà di circolazione e soggiorno all’interno degli Stati membri) e dall’Accordo di Schenghen (libera circolazione delle persone all’interno dell’area che comprende, oltre all’Italia altri 21 Stati europei su 27).
E’ incontestabile che un decreto del presidente del consiglio sia un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria e serve soltanto per date attuazione a norme o per varare regolamenti.
Quindi, il Dpcm non costituisce una fonte del diritto autonoma, ma una fonte secondaria, quella di un regolamento appunto, qualora sia emanato da un Ministro nell’ambito della sua competenza o dal Presidente del Consiglio stesso.
La conseguenza di aver operato l’anomala scelta del Dpcm e non quella della procedura prevista dall’art.77 cost. in casi straordinari di necessità e urgenza (decreto legge) sarà che nasceranno inevitabilmente migliaia di procedimenti amministrativi e migliaia di processi penali su iniziativa dei numerosi cittadini italiani cui verrà contestata l’inosservanza dei vari Dpcm e cui saranno applicate le sanzioni amministrative e/o penali.
https://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=13&sezione=120
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=16
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=17
https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/45-liberta-di-circolazione-e-di-soggiorno
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/147/libera-circolazione-delle-persone
