Prima di affrontare la trattazione degli aspetti giuridici che involgono il Green pass occorre un breve cenno su quelle che sono le fonti del diritto e sulla loro gerarchia. Le fonti del diritto si collocano su gradini diversi a seconda dell’importanza che viene loro riconosciuta.
Esistono i seguenti livelli gerarchici:
– Costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale;
-regolamenti comunitari;
-leggi formali e sostanziali (leggi, decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali);
-regolamenti del Governo e degli enti locali;
-usi e consuetudini.
Il decreto legge n.105 del 23/07/21 con cui è stato introdotto il Green pass presenta delle criticità di tale portata che inducono a dubitare, come si dirà appresso, sulla sua costituzionalità, legittimità e liceità. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
Ma procediamo con ordine, giova in via preliminare rammentare cosa prevedono la nostra Costituzione, i Trattati internazionali ed i regolamenti dell’Unione europea in materia di tutela di diritti.
-Costituzione italiana:
Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art.3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 10 – L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Art.13 – La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 16 – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
–Trattati internazionali:
-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
Articolo 1– Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 3 – Diritto all’integrità della persona
- 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
- Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale
- Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo 10 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
Articolo 21 – Non discriminazione
- E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
- Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 45 – Libertà di circolazione e di soggiorno
- 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro
Articolo 54 – Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
-Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
https://www.comicost.it/download/Dichiarazione-Diritti-Umani.pdf
Articolo 1 – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2 – Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 12 – Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Articolo 19 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
-Regolamento U.E. 14/06/2021 n.953 del Consiglio del 14 giugno 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0953
| Punto | 36 È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati. |
–Risoluzione n.2361/2021 del 27/01/2021 del Consiglio d’Europa
https://gognablog.sherpa-gate.com/vaccino-anti-covid-19-no-a-obbligo-e-passaporto/
7.3.1 assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli;
7.3.2 assicurare che nessuno sia discriminato per non essersi fatto vaccinare temendo per la propria salute o semplicemente perché non lo desidera.
7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando con le piattaforme dei social media e regolamentandole per prevenire la diffusione di disinformazione.
Volutamente non ho preso in esame la Convenzione di Oviedo ed il Codice di Norimberga perché, la prima, la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, chiamata comunemente la Convenzione di Oviedo, aperta alla firma agli Stati del Consiglio d’Europa il 4 aprile 1997 ed entrata in vigore il 1° dicembre 1989 a seguito di ratifica di cinque stati non è ancora applicabile in Italia.
Infatti, pur avendo lo Stato italiano autorizzato la ratifica con legge 28 marzo 2001, n. 145, non ha depositato lo strumento di ratifica con la conseguenza che, come ha già evidenziato la Corte Costituzionale italiana nell’ordinanza n. 282/1983 e nella sentenza n. 379/2004, in caso di mancato deposito dello strumento di ratifica, per la legge italiana di esecuzione il trattato di Oviedo è inefficace.
Il secondo, il Codice di Norimberga, che si compone di 10 articoli scritti nel 1947, all’epoca del processo di Norimberga, definitosi con sentenza di condanna della maggior parte degli imputati pronunciata il 19 agosto 1947, non ha mai fatto ingresso nel nostro ordinamento giuridico.
Nel corso del dibattimento di quel processo, per difendersi sul capo di imputazione che riguardava le sperimentazioni sui prigionieri, gli imputati eccepirono che non esisteva alcun riferimento legale che distinguesse gli esperimenti legali da quelli illegali. Proprio per questo motivo, al fine di rafforzare la tesi accusatoria, a cura dei dottori Leo Alexander e Andrew Ivy venne redatto un memorandum di 6 regole, successivamente divenute 10, che in quel contesto furono definite come il Codice di Norimberga.
Tuttavia detto Codice non ha mai trovato ingresso negli ordinamenti giuridici dei vari stati sia in Europa che negli Stati Uniti, sicchè al giorno d’oggi costituisce soltanto una testimonianza di quel tragico evento storico più noto come il “Processo ai medici”, oltre che un documento di etica medica.
Questa la normativa vigente, ai giuristi ed agli operatori del diritto l’invito ad aprire un dibattito nel rispetto di un obiettivo confronto sul piano tecnico, scevro dalla faziosità che inevitabilmente ne deriva quando si vogliono difendere interessi economici, o di natura politica, che però nulla hanno a che vedere con il diritto e con la gerarchia delle sue fonti, oltre che, naturalmente ed in via prioritaria, con la tutela dei diritti di tutti i cittadini italiani.
In un successivo scritto prenderò in esame quali sono i rischi di natura penale e civile per il risarcimento dei danni cui andranno incontro i solerti e diligenti esercenti che intenderanno accettare di svolgere su delega dello Stato la funzione di controllori, pur non essendo dei pubblici ufficiali e pur non beneficiando di alcuno scudo penale che li esoneri dal rispetto rigoroso non tanto di “regole”, ma delle leggi vigenti.

