
Per comprenderne il significato e la portata ed inquadrare nei ruoli e nelle responsabilità l’operato e le iniziative degli organi nazionali e sovranazionali, va fatta una sintetica premessa.
L’epidemia di Covid19, meglio conosciuta come coronavirus, iniziata in Italia in sordina verso la fine del 2019, rapidamente ha assunto proporzioni sempre più estese, con conseguenze gravi soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
Il governo italiano, dopo aver inizialmente sottovalutato, come peraltro è avvenuto in tutti gli altri Stati, non solo nell’ambito dell’Unione europea, il pericolo di diffusione del contagio, solo il 31 gennaio 2020, ha dichiarato con delibera, per la durata di 6 mesi (quindi fino al 31/07/2020), lo stato di emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dopo che il giorno prima l’OMS aveva dichiarato l’emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus.
Le norme del D.lgs. 1/18, richiamate dalla delibera del consiglio dei ministri si riferiscono alle prerogative della Protezione civile di cui il Governo deve servirsi in caso di emergenze nazionali e dispongono: l’ art.7, comma 1, lettera c) “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24.”
L’ art. 24 “ 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’art.25. La delibera individua, secondo criteri omogenei, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’art. 25, co.2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali.
Successivamente, con il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 emanato dal governo sul presupposto di affrontare l’emergenza, ma in realtà per assumere pieni poteri di operatività, di fatto è stata concessa una inammissibile delega in bianco in favore dell’esecutivo.
Con tale decreto, convertito poi con modifiche nella L.n.13/2020, l’esecutivo ha provveduto in relazione alle condotte dei singoli cittadini che non si fossero adeguati alle misure disposte dal Governo per il contenimento del Coronavirus e, precisamente, il rispetto della misura della quarantena per coloro che provenivano dalla Cina e per coloro che avevano avuto contatti con casi conclamati di contagio.
Sostanzialmente il D.L.n.6/2020 conferiva al presidente del consiglio una delega affinché adottasse dei dpcm con cui disporre tutte le limitazioni opportune per risolvere la crisi sanitaria ed il richiamo in esso contenuto all’art. 117 del D. Lgs n. 112 del 1998 consentiva che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza”.
Sono stati emanati altri D.P.C.M. del 1, 8, 9, 11 marzo 2020, il D.L. n.11 del 8 marzo e n.18 del 17 marzo 2020, l’ordinanza del ministro della salute di concerto con il ministro dell’interno del 22 marzo 2020, seguita e superata, dal DPCM recante la stessa data, l’ordinanza 23 marzo ed infine il D.L. legge n.19 del 25 marzo 2020, preannunciato dal presidente del consiglio sui social e in diretta televisiva il giorno precedente, tutti questi provvedimenti, hanno ampliato il numero dei destinatari, i cittadini italiani, che hanno visto limitare i diritti fondamentali.
Con questa contorta e discutibile (sotto il profilo giuridico) costruzione procedimentale è stato posto un limite alle libertà fondamentali e inviolabili tutelati dagli articoli 13 cost. (libertà personale), 16 cost. (libertà di circolazione), 17 cost. (libertà di riunione), art.18 (libertà di associazione) e art.41 (libertà dell’iniziativa economica privata), nonché, dall’art. 21 TFUE (libertà di circolazione), dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (libertà di circolazione e soggiorno all’interno degli Stati membri) e dall’Accordo di Schengen (libera circolazione delle persone all’interno dell’area che comprende, oltre all’Italia altri 21 Stati europei su 27).
Il decreto del presidente del consiglio è un atto amministrativo che non ha forza di legge e al pari dei decreti ministeriali è fonte normativa secondaria cui si fa ricorso per date attuazione a disposizioni di legge o varare regolamenti.
A ciò va aggiunto che è discutibile ipotizzare che un decreto legge successivo possa sanare le illegittimità compiute precedentemente, con effetto retroattivo.
Quindi le restrizioni e le limitazioni dei diritti costituzionali il governo, prima della emanazione del D.L. n.19/2020 sono state disposte con atti amministrativi, quali sono i decreti del Presidente del Consiglio e non con legge ordinaria, con la conseguenza che misure restrittive così impattanti, incidendo sull’autodeterminazione delle persone, sono uno stravolgimento dello Stato di diritto e della democrazia.
Le uniche forme con cui il Governo può esercitare il potere normativo sono quelle del decreto legislativo e, in ipotesi di necessità ed urgenza, del decreto legge che viene adottato sotto la sua responsabilità e va presentato immediatamente per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena l’inefficacia fin dalla sua adozione.
La valutazione della necessità e l’urgenza è di ordine politico e trova giustificazione nell’impossibilità e impedimento del Parlamento.
Pur nella consapevolezza che l’Italia sta affrontato il più drammatico periodo post-bellico, senza ricevere alcun aiuto dall’Unione europea, in spregio del principio della solidarietà (cfr. art.80 TFUE il quale stabilisce che le politiche dell’Unione e la loro attuazione sono governate dal principio della solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri) ed in contrasto e palese violazione di quei Trattati che spesso vengono applicati a secondo la convenienza di ciascuno Stato, non possiamo fare a meno di rilevare che i provvedimenti contenenti pesanti divieti che si affastellano giorno dopo giorno e che spesso non sono uniformi su tutto il territorio nazionale determinano incertezze tali da far perdere il senso del diritto che dovrebbe essere invece la stella polare per tutti.
Anche in presenza dell’emergenza non si deve prescindere dal rispetto dei principi cardine dello Stato di diritto che sono la base del nostro ordinamento giuridico, della nostra democrazia e della nostra coesistenza pacifica.
E qui sta il vero punto cardine che rende concreti i dubbi e le perplessità giuridiche sopra evidenziate: la totale latitanza delle Camere, giustificata dalla situazione di epidemia, latitanza che sembra di fatto essere stata l’alibi dell’esecutivo per gli interventi pervasivi innanzi descritti. Che si tratti di un alibi è palese atteso che la crisi del parlamento è ormai un dato di fatto da decenni conclamato, che l’evento pandemico in corso ha solo contribuito a manifestare in tutta la sua estrema gravità allorché si è avuto a che fare con i principi fondamentali della nostra Carta.
In un simile contesto di emergenza non solo epidemiologica e di grave crisi economica, in cui versa lo Stato italiano, privato di ogni potere di imperio sulla moneta, sull’economia e sui tributi per aver ceduto la sua sovranità ad un ente sovranazionale, qualsiasi governo non potrebbe fare miracoli se l’U.E. non intervenisse fattivamente per dare attuazione concreta a quelli che sono i suoi principi fondanti, dimostrando l’utilità e la necessità di mantenere i vincoli che discendono dai vari trattati.
Qui sta il secondo problema anch’esso già evidente, ma che questa pandemia che ormai ha investito l’intero globo, ha messo definitivamente a nudo in tutta la sua urgenza e drammaticità e che è il totale fallimento di questa Unione Europea, intesa come unione fondata sull’egoismo economico dei singoli Stati, sugli interessi particolari e contrastanti in politica estera e sugli scacchieri di frizione internazionale, nonché sull’interesse particolare in materia tributaria e in materia di regolamentazione dei flussi migratori.
Sia l’attuale contingenza sanitaria che ha acuito la crisi economica e ancor più il dopo pandemia rende indispensabile uno sforzo comune che questa Unione Europea dei governi e non dei popoli non è in grado di sostenere in quanto mossa da ciechi particolarismi senza via d’uscita per nessuno.
Da subito quindi è indispensabile porre in essere le basi per non rimanere nel guado di un fiume in piena che rischia di travolgere tutto e tutti. L’unica soluzione che può consentire una via d’uscita è quella del passaggio immediato dalla Unione economica all’Unione politica, alla federazione degli stati europei (quelli che ci stanno) sul modello degli Stati Uniti d’America o una confederazione sul modello svizzero. Avremmo la più grande potenza mondiale in grado di competere ad armi pari con USA, Cina e Russia, ma soprattutto un parlamento e un governo eletto dai cittadini, un’unica politica economica, un’unica politica estera, un’unica difesa, un unico sistema giudiziario ed infine una Banca centrale europea sul modello Fed.
O si ha il coraggio di affrontare tale sfida, certo difficile e coinvolgere i paesi che ci stanno, o rimanere nel guado attuale significherebbe non solo vanificare gli sforzi delle generazioni successive al secondo conflitto mondiale, ma quel che è peggio significherebbe essere destinati tutti all’emarginazione economico-politica, ai revanchismi, alle rivendicazioni nazionalistiche nel senso peggiore del termine e a quel clima pericoloso che il continente europeo ha già vissuto negli anni venti e trenta del Novecento.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/22/18G00011/s
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
https://www.interno.gov.it/it/notizie/divieto-persone-fisiche-spostamenti-comuni
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/24/78/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
