(pubblicato su Opinioni nuove notizie n.4 dell’Aprile 2002)

Una riforma che intenda promuovere le entità territoriali non può fare a meno di prevedere un controllo sulla finanza locale affidato a un organismo terzo.

Alcuni aspetti della recente revisione costituzionale destano qualche perplessità.

E’ stato introdotto il principio di sussidiarietà. Un termine piuttosto oscuro, che dovrebbe indicare un assetto ed una concezione dei poteri pubblici e dei rapporti sociali incentrata in primo luogo sull’individuo e via via sulla famiglia, sulle altre formazioni sociali, fino ad arrivare agli istituti più complessi: Quartiere, Comune, Provincia, Regione e Stato.

Il nuovo testo dell’art.118 stabilisce i principi di sussidiarietà verticale (o istituzionale) ed orizzontale (o sociale).

Da quanto sopra dovrebbero derivare più poteri alle autonomie locali e maggiore coinvolgimento della società civile nella gestione dei servizi pubblici.

Tale innovazione mal si concilia, però, con l’articolo 5 della Costituzione – di cui stranamente non è stata chiesta alcuna modifica-, che vede le autonomie locali come una promanazione dello Stato, secondo il concetto di decentramento amministrativo per il quale, così come lo Stato può affidare agli organi periferici alcuni poteri, allo stesso modo, può sempre revocarli ed avocarli a sé.

In sostanza l’assetto previsto dall’articolo 5 è l’esatto contrario di quello delineato nel nuovo articolo 118.

Soprassedendo dall’esaminare nel dettaglio tutte le altre modifiche di facciata, ritengo opportuno soffermarmi proprio su quegli aspetti che nessun commentatore ha ritenuto di approfondire. Mi riferisco all’abrogazione tout-court degli articoli 25 e 130, che riguardano l’istituto del controllo sulla legittimità degli atti dei vari enti territoriali (vds. Il numero precedente di Opinioni nuove notizie).

Il problema va inquadrato nel più ampio contesto dei mutamenti legislativi che si sono avuti negli ultimi anni e che hanno interessato le autonomie locali.

I momenti fondamentali di tali mutamenti possono essere riassunti in:

-elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della Provincia e dei presidenti di Regione, con conseguente accentuazione del sistema presidenzialista;

-concentrazione dei poteri negli organi esecutivi;

-indebolimento delle assemblee elettive;

-distinzione tra indirizzo politico (di competenza dei consiglieri, assessori, sindaci e presidenti di Provincia e di Regione) e gestione (di competenza dei dirigenti e funzionari).

Nell’ambito dei mutamenti normativi sopra accennati, non vi è chi non veda come la scelta di abolire i controlli, appaia quanto mai pericolosa per le risorse economiche pubbliche, anche in considerazione del fatto che, a fronte di un progressivo aumento di potere gestionale, non vi è la previsione di un corrispettivo aumento di responsabilità patrimoniale da parte di chi amministra.

Gli organi di controllo, pur con i loro difetti, hanno rappresentato, dalla loro istituzione ad oggi, una garanzia per i cittadini e gli stessi enti locali.

Non appare persuasiva l’obiezione sollevata da taluni secondo cui vi sarebbero altri momenti di controllo, sia interni (revisori dei conti o difensori civici) che esterni, di natura giurisdizionali (Tar, Corte dei Conti e Giudice ordinario).

I primi, infatti, sono pur sempre organi designati dagli stessi enti che dovrebbero controllare e da cui dipendono economicamente; i secondi, risentono della endemica crisi che affligge la giustizia in Italia, notoriamente lenta, farraginosa e comunque costosa.

Pertanto, sia che si tratti di autonomia, federalismo, o decentramento, non significa che si possa prescindere da un sistema di controlli, specie con riguardo alla finanza pubblica, se è vero, come è vero, che in Europa e proprio in quegli Stati autenticamente federali (Germania, Spagna ed Austria) si prevede per ogni organo locale un organismo terzo di controllo che si occupa di “auditing” nel settore pubblico locale.

Quindi una riforma che intenda promuovere le entità territoriali non può fare a meno di prevedere un momento di controllo, che non sia certamente il controllo di un organo istituzionale su di un altro (Stato su Regione e Regione su Enti locali) ma il controllo sulla finanza locale affidato ad un organismo terzo a garanzia dei cittadini contribuenti.

Sono questi gli spunti di riflessione che affido all’attenzione degli addetti ai lavori e, soprattutto, dei cittadini, che in ultima analisi, sono gli unici titolari della sovranità e sui quali si ripercuoteranno le conseguenze dannose di una cattiva amministrazione della cosa pubblica.