(pubblicato sul “Quotidiano di Lecce” del 08 aprile 2001)

VERSO L’ABOLIZIONE DEL CORECO

Il lungo percorso iniziato con la legge 142/90 in materia di ordinamento delle autonomie locali è stato portato a compimento con l’emanazione della L.265/99 e da ultimo con l’approvazione da parte del Parlamento della riforma costituzionale sul cosiddetto federalismo amministrativo, avvenuta lo scorso 28 febbraio e non ancora entrata in vigore dal momento che non è stata approvata a maggioranza dei due terzi come previsto dall’art.138 della Costituzione.

I punti cardine di queste riforme sono rappresentati dall’ampliamento dei poteri di autonomia locale, dall’introduzione del principio di distinzione e separazione tra le funzioni di indirizzo politico e di amministrazione-gestione, dalla introduzione del principio di sussidiarietà, quale presupposto indispensabile per l’attuazione, a dire il vero alquanto moderata, del federalismo.

I principi che avrebbero ispirato il nostro legislatore sono quelli di un apparente accrescimento dei poteri dei cittadini attraverso il ribaltamento in verticale, in virtù del quale il potere promanerebbe da questi ultimi e via via, attraverso i comuni, le province e le regioni, arriverebbe allo Stato.

Quale corollario di tali cambiamenti, avvenuti attraverso norme disorganiche, che hanno determinato un intarsio non sempre preciso e di facile lettura e quindi di non agevole applicazione, anche per gli operatori del settore, il provvedimento di revisione costituzionale ha abrogato l’art.130 della Costituzione, il quale prevede che un organo della regione, il Coreco, costituito nei modi stabiliti dalla legge, eserciti anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

I relatori di maggioranza, Soda e Cerulli-Irelli, nella relazione al progetto di revisione, hanno presentato la soppressione dell’art.130, quale innovazione significativa per la realizzazione della piena autonomia degli enti locali, che sarebbe stata sinora condizionata proprio dalla invadenza dell’organo di controllo.

Analoga volontà di soppressione dell’art.130 della Costituzione era presente anche nel progetto di riforma costituzionale presentato dalla minoranza.

Appare davvero singolare, in un contesto sociale quale è quello attuale, in cui è costante la diminuzione della fiducia dei cittadini verso le istituzioni, che negli enti locali le minoranze vengano private tout court del potere di proporre ricorso al Coreco, organo il quale, pur con tutte le riserve che si possono avanzare, nel breve termine di dieci giorni emanava un provvedimento.

Se la revisione costituzionale entrerà in vigore le minoranze saranno private del potere di fare ricorso ad un organo imparziale che possa nell’immediato dirimere questioni inerenti la legittimità degli atti e saranno invece costrette a fare ricorso alla giustizia amministrativa, con tutti gli oneri che notoriamente ciò comporta o alla Corte dei Conti, o peggio ancora, alle procure della Repubblica, che a costo zero, così diventeranno i nuovi organi di controllo.

Ove un simile disegno dovesse essere attuato, il nostro Paese rappresenterebbe un’anomalia nell’ambito europeo, atteso che in tutta Europa esistono organi di controllo finanziario esterno che vigilano sulla corretta gestione delle risorse economiche pubbliche.

In tutti gli Stati europei è infatti previsto che organi regionali di controllo esterno verifichino i conti degli enti locali e di tutte le amministrazioni territoriali, oltre che degli enti di livello inferiore alla regione, per accertare la regolarità dei bilanci, la legittimità degli atti e la loro efficacia ed economia.

Quest’ultimo tipo di controllo sulla efficacia ed economia, di recente istituzione, è previsto in ogni paese, tranne che in Svizzera ed in Irlanda.

Tutti gli organi di controllo europei, tuttora vigenti, che costituiscono strumento di garanzia per i cittadini, osservano una procedura nel rispetto del contraddittorio simile a quella giurisdizionale, con l’esclusione della possibilità di imporre sanzioni, ad eccezione degli organi di controllo francesi e svizzeri.

In tale contesto appare quindi strano che vi sia una concordanza di volontà di maggioranza ed opposizione, nell’intento di escludere dall’ordinamento giuridico un organismo di controllo in via amministrativa avente valenza costituzionale che in una posizione di totale terzietà, vigili sul rispetto del principio di legalità.

La necessità di conservare un sistema di controlli, magari aumentando le garanzie di effettiva terzietà nella composizione dell’organo appare ancor più pressante proprio tenendo conto dei maggiori poteri che sono stati riconosciuti agli enti locali, in nome dei principi di sussidiarietà; si pensi ad esempio al cosiddetto federalismo fiscale.

E’ pacifico che un maggior grado di autonomia degli enti locali possa ed anzi debba conciliarsi con una nuova riconsiderazione del ruolo, della funzione e della utilità per i cittadini tutti dell’attività di controllo.

In un sistema democratico non vi può essere infatti autonomia priva di qualsiasi forma di controllo e di verifica della legalità.

Chi amministra risorse economiche della collettività non può prescindere dal sottoporre il suo operato alle verifiche della legalità.

In un paese dove l’illegalità è fortemente diffusa e radicata non si può eliminare il sistema “controllo” che costituisce la prima difesa anche contro lo straripamento del potere.

Ciò su cui si può discutere è se il controllo debba essere preventivo o invece soltanto successivo, come avviene in molti stati europei federalisti.

Su questo tema fondamentale è quindi auspicabile che possa aprirsi un approfondito dibattito affinché in nome del principio conoscere per deliberare, i cittadini ne possano comprendere l’importanza e decidere in sede di consultazione referendaria, la scelta più giusta da intraprendere.