E’ del tutto inadeguato ogni provvedimento sul “Piano Carceri” approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio scorso che non tiene assolutamente conto della situazione di gravissimo disagio in cui oggi versano i detenuti.

Infatti, a parte i soliti percorsi burocratici e procedimentali da seguire per chi potrebbe aver diritto a misure alternative, occorrerebbe attendere la fine del 2027 per avere a disposizione 9.696 nuovi posti su tutto il territorio nazionale, mentre altri cinquemila dovrebbero essere realizzati nell’arco di 5 anni.

A parte la difficoltà obiettiva per i giudici di sorveglianza di istruire e decidere sulla posizione personale di decine di migliaia di detenuti aventi diritto alle pene alternative, appare una chimera ipotizzare di poter rispettare la data indicata per la costruzione di nuove strutture penitenziarie.

L’emergenza per il sovraffollamento delle carceri è oggi e non si possono attendere i tempi biblici della burocrazia italiana per la soluzione del problema, né è ulteriormente tollerabile che vengano violati i diritti umani di chi deve espiare una pena in carcere, che però non deve subire un trattamento degradante, né l’annientamento della propria dignità.

E’ un principio fondamentale del diritto internazionale in materia di diritti umani, sancito in diversi strumenti giuridici, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art.5) la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Art. 3) e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Art. 4) che “nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.

Si è in presenza di un diritto assoluto, sicché niente può giustificare la mancanza del suo rigoroso rispetto, non l’interesse generale, né la condotta del detenuto, per quanto pericoloso o criminale, possono giustificare trattamenti vietati da queste norme.

Tutti i vari responsabili della custodia delle persone detenute devono vigilare per impedire ogni violazione di questo principio, la cui inosservanza molte volte sfocia inevitabilmente della “tortura” che è un trattamento inumano che provoca sofferenze molto gravi e crudeli, condotta severamente punita in Italia in forza dell’art. 613 bis Codice Penale.

E’ ultroneo precisare che la sofferenza può essere naturalmente anche mentale-psicologica e non solo fisica.

E’ ritenuto “trattamento inumano” quello che raggiunge un livello minimo di gravità e provoca lesioni fisiche o intense sofferenze mentali.

Costituisce invece “trattamento degradante” quello che implica umiliazioni e intento di degradazione, piuttosto che sofferenze fisiche o mentali. 

Come accade nel caso del trattamento inumano, non è necessariamente deliberato.

Molto spesso, si tratta di condizioni di detenzione degradanti come, per esempio, quando si verifica una detenzione prolungata in strutture sporche, insalubri e sovraffollate.

Se tali condizioni superano un certo livello di gravità, diventano inumane.

La pena, che è la conseguenza della violazione del diritto, deve essere certa, ma una punizione, senza alcuna riabilitazione, non ha parvenza alcuna di giustizia.

Infatti, anche se la pena è legittima, chi ha sbagliato, deve avere la possibilità di reintegrarsi nella società.

Solo così chi, dietro alle sbarre, ha lasciato la propria vita, la libertà, gli affetti, non perde la speranzadi continuare, una volta libero, la propria esistenza, quella speranza che persiste nonostante ogni avversità, quella speranza che si oppone alla realtà e ad ogni aspettativa ostile.

Oggi la condizione delle carceri è non soltanto precaria, ma addirittura, disumana per il sovraffollamento, gli spazi ristrettissimi a disposizione di ogni detenuto, inferiori o di poso superiori, in molti casi, anche ai due metri quadrati pro capite ed infine, ma non solo, per le condizioni igienico-sanitarie.

Queste gravi criticità ledono profondamente la dignità di ogni detenuto e incidono sul rispetto per se stessi che finisce con l’annullarsi automaticamente.

Si rende necessaria una riforma carceraria che, pur salvaguardando lo scopo punitivo dell’espiazione della pena non tralasci il rispetto sacrale dovuto ai detenuti, che, pur privati della libertà, conservano tutti i loro diritti umani e tra questi anche quello della dignità di essere trattate come persone con i valori che appartengono loro e che non possono, né devono essere violati.

Mi auguro che parlamentari, rappresentanti del governo e titolari del potere giurisdizionale recepiscano questi concetti ed intervengano fattivamente per porre fine a quella che può essere definita una situazione illegittima che viene vissuta nelle carceri italiane e che talvolta sfocia in una vera e propria tortura.

Avranno la sensibilità, il coraggio e la capacità di intervenire nell’immediato sullo svuotamento delle carceri e successivamente sull’intero sistema penitenziario e procedimentale con una riforma strutturale organica?

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che è, insieme con la prima parte della Carta delle Nazioni Unite, la fonte delle fonti del Diritto internazionale di diritti umani, proclama che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

È dunque lo stesso Diritto internazionale che esplicita il fondamento dei diritti della persona, anche per coloro che sono stati privati della libertà e vivono in carcere. 

Lo Stato italiano non può ancora essere latitante e non può continuare a violare impunemente norme nazionali e sovranazionali, infierendo sui detenuti i quali proprio per la situazione in cui si trovano hanno scarsi strumenti di difesa.

Lo Stato e le sue istituzioni devono essere sempre giusti e rispettare principi e regole universalmente riconosciute se vogliono conservare al loro interno un ordinamento effettivamente democratico.

Se non lo faranno, sarà il Tribunale della storia a giudicarli con sentenza inappellabile.  


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