Il fenomeno del “giustizialismo mediatico” e del “processo in TV” è divenuto in Italia un andazzo pervasivo in cui le trasmissioni televisive, in particolare i talk-show di cronaca nera, tendono ad anticipare o parallelizzare il processo penale vero e proprio, trasformando fatti di sangue in spettacolo attraverso format d’intrattenimento che generano alti indici di ascolto sia per le reti televisive pubbliche, che per quelle private.

La spettacolarizzazione del crimine è un fenomeno complesso alimentato dalla interazione tra le strategie dei media alla ricerca di audience televisiva e le dinamiche psicologiche del pubblico tendenzialmente dotato di una innata vocazione al giustizialismo.

Quasi tutti i programmi televisivi in ogni ora del giorno trasmettono atti di indagine, interrogatori e dettagli personali delle persone coinvolte, alimentando un animato dibattito e creando un’opinione pubblica che indirettamente influenza la percezione della giustizia.

Questo fenomeno mediatico, che spesso finisce col trasformarsi in un processo privato parallelo a quello pubblico, quello assegnato alla magistratura, cui soltanto compete l’esercizio della funzione giurisdizione.

In molti casi, nell’indifferenza generale, vengono superati, in questo fenomeno della spettacolarizzazione della giustizia, quelli che dovrebbero restare i confini tra il giornalismo e l’indagine penale, suscitando inquietanti interrogativi non soltanto di natura giuridica, ma anche sociologica e soprattutto deontologica in relazione alla abituale partecipazione, ormai consolidata, nei talk show di cronaca nera e giudiziaria, di consulenti, medici, avvocati e magistrati ed altri esperti.

Le inchieste giornalistiche in TV in linea generale non sono “illegittime”, a condizione però che si mantengano entro precisi limiti legali e deontologici.

Infatti in forza dell’art.21 della Costituzione, che tutela la libertà di informazione, il giornalista ha il diritto di analizzare casi giudiziari se vi è interesse pubblico e se i fatti narrati sono veri.

Tuttavia non può non sorgere qualche serio dubbio sulla legittimità di quei programmi televisivi che diventano un vero e proprio “tribunale mediatico”.

Peraltro, la pubblicazione di atti coperti dal segreto investigativo, di cui talvolta i partecipanti agli show televisivi italiani sono in possesso e su cui dissertano con disinvoltura, è vietata dall’art. 329 c.p.p., ragione per cui non è dato di comprendere come sia possibile che abbia luogo la diffusione di notizie che per legge dovrebbero restare segrete.

L’art. 329 c.p.p. stabilisce infatti l’obbligo del segreto investigativo sugli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (PM) e dalla polizia giudiziaria (PG), che sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La violazione di tale segreto comporta conseguenze sia sul piano penale che su quello disciplinare ed in particolare:

La rivelazione indebita di atti coperti da segreto da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (come ufficiali di PG, consulenti, interpreti) è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale.

Sussiste una responsabilità penale ex art. 684 c.p. ed art. 114 c.p.p. se viene violato il divieto di pubblicazione arbitraria di atti segreti, anche in modo parziale.

Sotto l’aspetto disciplinare, i pubblici ufficiali che violano il segreto investigativo incorrono in responsabilità disciplinari, valutabili ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 n.3.

Come accennato, il segreto decade quando l’indagato ha conoscenza degli atti una volta concluse le indagini, o se il PM può, con suo decreto motivato, consente la pubblicazione di singoli atti qualora sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini.

Invece ogni altro atto che esula dalle indagini investigative, come la querela o gli atti amministrativi o civili non è sottoposto ad alcun segreto.

Le inchieste giornalistiche che fanno uso di prove che sarebbero inammissibili in un Palazzo di Giustizia, possono talvolta aiutare le indagini, ma spesso corrono il rischio di inquinare il processo, spingendo nel dibattito pubblico verso una giustizia sommaria, oppure portando ad una anticipazione della sentenza prima della pronuncia giurisdizionale, e possono anche condizionare l’esito finale del processo ponendo a rischio l’imparzialità del giudicante.

La TV spesso costruisce dei “mostri” da prima pagina senza attendere una sentenza definitiva, crea un clima divisivo tra innocentisti e colpevolisti ed ingenera angoscia e ansia non soltanto nel soggetto direttamente coinvolto, ma anche nel suo nucleo familiare.

Se da un lato il giornalismo investigativo può offrire un contributo critico, dall’altro la narrazione televisiva rischia di trasformarsi in una “parodia” della giustizia.

La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il diritto di critica giudiziaria, pur essendo un pilastro democratico, non è illimitato e non può trasformarsi in uno svolgimento di indagini giornalistiche parallele o in una aprioristica anticipazione di colpevolezza.

La giurisprudenza di legittimità distingue nettamente tra la legittima valutazione dei provvedimenti giudiziari e l’attività investigativa impropria.

La critica non può basarsi su ricostruzioni faziose o “indagini” giornalistiche che pretendono di sostituirsi a quelle giudiziarie.

Il diritto di critica deve rispettare il limite della continenza, ovvero non trascendere in un’aggressione verbale del soggetto criticato o in una gratuita denigrazione della reputazione di magistrati e avvocati.

Pur non richiedendo l’obiettività assoluta della cronaca, la critica deve fondarsi su fatti storici veri o ragionevolmente veritieri.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, il giornalismo d’inchiesta (che include un’attività investigativa) gode di una valutazione in parte diversa rispetto alla semplice cronaca, potendo il giornalista proporre ipotesi investigative, purché basate su fatti veri che non trasmodino in una “sentenza” mediatica aprioristica, sicché la critica non può basarsi su ricostruzioni faziose o “indagini” giornalistiche che pretendono di sostituirsi a quelle giudiziarie.

Sostanzialmente la Cassazione ritiene legittima la critica anche aspra sui provvedimenti giudiziari, ma la considera diffamazione (non scriminata) quando non essendo supportata da dati reali, “sconfina” nell’attività di indagine.

La Riforma Cartabia di cui al D.Lgs.188/2021 ed i decreti successivi hanno introdotto restrizioni significative al lavoro dei cronisti giudiziari, con l’obiettivo di bilanciare il diritto di cronaca con la presunzione di innocenza.

Infatti la riforma prevede che:

– solo il Procuratore Capo (o un magistrato da lui delegato) può mantenere i rapporti con la stampa;

– le informazioni possono essere diffuse esclusivamente tramite comunicati ufficiali o, in casi eccezionali, attraverso conferenze stampa. In questo caso il Procuratore può indire una conferenza stampa solo se sussiste un “rilevante interesse pubblico” che deve essere esplicitamente motivato;

– le autorità pubbliche hanno il divieto assoluto di indicare un indagato o imputato come colpevole prima di una condanna definitiva;

– le comunicazioni devono essere essenziali, imparziali e prive di toni scandalistici;

– se un’autorità dichiara il falso o lascia intendere la colpevolezza, l’interessato può pretendere una rettifica pubblica con le stesse modalità della notizia originale:

– una ulteriore restrizione è stata introdotta con il decreto Costa del dicembre 2024, entrato in vigore nel 2025, che ha modificato l’art. 114 c.p.p., con cui è stato disposto il divieto di pubblicare, anche solo per estratti o “virgolettati”, il testo delle ordinanze di custodia cautelare fino alla fine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare;

– i giornalisti possono riportare il contenuto della misura cautelare ovvero riassumere i fatti, ma non pubblicare il documento originale, limitando così la possibilità di far “parlare le carte”.

La riforma ha infine introdotto garanzie specifiche per chi viene assolto o riceve un provvedimento di archiviazione. Infatti, una volta emessa una sentenza di non colpevolezza, l’interessato può ottenere che i motori di ricerca non mostrino più tra i primi risultati le notizie legate alla sua passata pendenza giudiziaria.

Una precedente importante in materia di cronaca e critica giudiziaria è costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione V, n. 3674 del 1° febbraio 2011 resa all’udienza del 27 ottobre 2010 che, definendo i limiti del diritto di cronaca giudiziaria, ha stabilito che la diffamazione a mezzo stampa sussiste se il giornalista anticipa l’esito delle indagini in modo “colpevolista”, andando oltre la cronaca dei fatti.

Il diritto di cronaca non rende lecito il comportamento del giornalista che, invece di limitarsi a riferire atti investigativi o giudiziari, svolge valutazioni “autonome” volte a precostituire una condanna mediatica dell’indagato.

È vietato affiancare o precedere l’attività di polizia e magistratura con ricostruzioni, analisi e valutazioni colpevolistiche, configurando tale condotta il reato di diffamazione poiché supera la continenza e la pertinenza della notizia.

La cronaca, anche quella televisiva, è lecita se si limita a riportare atti di indagine, ovviamente non più coperte da segreto, senza aggiungere interpretazioni che travalicano il contenuto oggettivo degli stessi.

La citata sentenza della Cassazione Penale n. 3674/2011 ha consolidato un orientamento rigoroso sui limiti della cronaca giudiziaria, vietando ai giornalisti di sostituirsi a giudici e inquirenti attraverso ricostruzioni “colpevoliste” anticipate, che poi è stato confermato dalle seguenti altre pronunce che hanno sempre condiviso i medesimi principi di diritto:

-Cass. Pen., Sez. V, n. 5760 del 5 febbraio 2013 che ribadisce che l’esimente del diritto di cronaca non sussiste se il giornalista attribuisce falsamente la qualità di indagato per un reato specifico (o diverso da quello reale), superando il limite della verità e della pertinenza;

-Cass. Pen., Sez. V, n. 7103 del 17 novembre 2010 che afferma che le valutazioni “anticipatorie di futuri ed eventuali accertamenti” da parte del cronista escludono la scriminante del diritto di cronaca;

-Cass. Pen., Sez. I, n. 7333 del 28 gennaio 2008 che conferma che la cronaca è lecita solo quando si limita a riferire o commentare l’attività investigativa in atto, senza “precorrere” l’esito dei procedimenti con analisi soggettive;

-Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 13200 del 18 maggio 2025 che conferma la linea dura, stabilendo che definire “imputato” chi è solo “indagato” può configurare diffamazione, rafforzando l’obbligo di fedeltà assoluta agli atti processuali.

Alla luce delle esposte considerazioni, per quanto possa essere centrale nel giornalismo italiano il dibattito che riguarda i processi penali nei talk show televisivi, non va trascurato il delicato equilibrio che deve essere sempre mantenuto tra il diritto di cronaca e la corretta amministrazione della giustizia.

Il diritto di cronaca infatti non è un diritto assoluto, ma incontra quei limiti fondamentali cui si è fatto cenno del rispetto della verità sostanziale, del rispetto della dignità della persona e della necessità di evitare processi mediatici che si svolgono in parallelo a quelli reali, alimentati dalla ricerca di audience, fenomeno questo che rappresenta una grave patologia della giustizia e dell’informazione, capace di sovvertire le regole del giusto processo e minare la presunzione di innocenza costituzionale.

Spesso, questi riti paralleli trasformano le indagini in “spettacoli” e i presunti colpevoli in condannati definitivi prima ancora della sentenza, con un impatto devastante sulla reputazione e sulla dignità delle persone.

Soltanto una responsabile sinergia tra i giornalisti ed i magistrati, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’etica di ciascuno, potrà por fine, come ogni giurista auspica, a tale pericolosa deriva che nuoce molto alla stessa immagine della Giustizia italiana.


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