La legittima difesa è disciplinata dall’art. 52 del Codice Penale che così dispone:

“1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

2. Nei casi previsti dall’art.614 c.p., primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

La legittima difesa è una causa di giustificazione o scriminante, per cui in situazioni eccezionali, un fatto normalmente previsto come reato non viene punito, in quanto è la legge a consentire un esonero da profili di responsabilità.

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, viene fatto prevalere quello dell’aggredito su quello dell’aggressore, proprio perché quest’ultimo ha provocato una situazione di pericolo ingiusta.

La legge pone confini rigorosi per bilanciare il diritto alla difesa con la tutela dell’incolumità altrui, essendo stabilito che il pericolo e la minaccia devono essere attuali, in corso o imminenti. Non sono invece ammesse la difesa preventiva o la vendetta dopo che il fatto si è concluso.

L’aggressione deve essere ingiusta, da intendersi quale lesione all’altrui diritto non consentita dall’ordinamento. Inoltre, il soggetto aggredito non deve essersi posto volontariamente nella situazione di pericolo. La reazione deve essere proporzionata ai mezzi e ai beni giuridici contrapposti ed in pericolo, ai tempi e luogo dell’azione. Ad esempio, non è solitamente giustificato l’uso di un’arma che può provocare la morte per sventare un furto di beni materiali, a meno che non sia in gioco l’incolumità fisica.

La difesa deve essere l’unica via possibile.

Nel 2006 è stata introdotta una modifica, essendo stato inserito il comma 2, che disciplina la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, laddove la situazione di pericolo avvenga all’interno della privata dimora dell’aggredito. Non solo, ma la proporzione sussiste anche in caso di utilizzo di armi, se legittimamente detenute, o di altri mezzi idonei.

Nel 2019 ha avuto luogo una ulteriore modifica con l’aggiunta del comma 4 e dell’avverbio “sempre” al comma 2.

Sebbene le novità del 2006 e del 2019 mirassero a limitare il potere discrezionale del giudice, tuttavia, non essendo stata prevista una applicazione automatica della scriminante, compete sempre all’Autorità Giudiziaria accertare nel caso concreto la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione.

Il legislatore ha previsto che l’attualità, legittimità e proporzionalità della difesa fossero contestuali, per evitare un incontrollato ricorso alla violenza e alla autotutela privata che non sono previste nel nostro ordinamento.

All’interno di abitazioni private o luoghi di lavoro, dopo la citata riforma, la legge stabilisce una presunzione di proporzionalità se si usa un’arma legalmente detenuta per respingere un’intrusione con violenza o minaccia. Tuttavia, questo non elimina il requisito fondamentale della costrizione (non avere alternative) e del pericolo attuale per la propria o altrui incolumità.

La difesa legittima può essere invocata anche quando è soltanto putativa, cioè quando, pur in assenza delle condizioni per applicarla, essa viene supposta erroneamente dal soggetto agente che, sulla base di un errore scusabile nella valutazione delle circostanze del fatto, è indotto a credere di trovarsi in un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Tuttavia anche l’errore scusabile deve essere riscontrabile in base ad elementi oggettivi, idonei a giustificare il convincimento sbagliato.

Nel caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), nei cui confronti la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione occorre chiedersi dove finivano i limiti della legittima difesa e quando invece l’autore del duplice omicidio non beneficiava più della scriminante.

Per una corretta disamina occorre analizzare i fatti del 28 aprile 2021 nella loro sequenza.

Tre rapinatori armati di coltello e di pistola che, come emerse nel corso dell’inchiesta erano solo delle armi giocattolo, assaltano la gioielleria di Mario Roggero, immobilizzano la figlia, come si vede nelle immagini delle telecamere, che mostrano le mani della stessa legate dietro alla schiena. La moglie del gioielliere invece in quel momento si trova nel retro bottega. I rapinatori si impossessano di alcuni preziosi, escono dal negozio e si dirigono verso la loro auto, parcheggiata vicino al negozio, per fuggire. A quel punto, Roggero prende la sua pistola, insegue i rapinatori in strada e spara contro di loro, uccidendone due e ferendo il terzo.

Mario Roggero viene rinviato a giudizio per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi ed il 4 dicembre 2023 la Corte d’Assise lo condanna a 17 anni di reclusione (il PM ne aveva chiesti 14), riconoscendogli il vincolo della continuazione, le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art.62 n.2 c.p. (aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui).

Le famiglie delle vittime, costituite parti civili, si sono viste riconosciute delle provvisionali per complessivi € 450.000, da sommarsi agli € 300.000 già versati dal Roggero.

Periti di Procura e difesa hanno riconosciuto parziale incapacità di intendere e volere, analizzata l’onda emotiva suscitata dalla rapina in questione, alimentata da quella subita in passato, ma non sono stati dello stesso avviso quelli del Corte d’Assise.

Il procedimento penale ha proseguito il suo corso in appello ed infine in Cassazione. Tutti i giudici dei tre gradi di giudizio hanno respinto l’esimente della legittima difesa basandosi su elementi oggettivi, documentati anche dai video delle telecamere di sicurezza, consistenti nella assenza dell’attualità del pericolo. Infatti, nel momento in cui il gioielliere ha sparato, i rapinatori erano già fuori dal negozio e stavano fuggendo. L’azione aggressiva e il pericolo per l’incolumità di Roggero e della sua famiglia sono stati considerati dai giudici ormai esauriti.

Non c’era più alcuna esigenza impellente di difendere la vita e conseguentemente l’inseguimento e gli spari che hanno provocato la morte di due persone sono stati interpretati dai vari giudici come un atto di ritorsione o di giustizia privata, finalizzato a recuperare la refurtiva e non a proteggersi.

Nel momento in cui i rapinatori fuggono, è inequivocabile che la vita delle vittime non sia più in pericolo e conseguentemente viene meno l’attualità richiesta dall’art. 52 comma 1 c.p.

L’azione si sposta sul suolo pubblico ed è qui che il gioielliere (tra l’altro, con una pistola illegalmente detenuta) spara ai rapinatori. E’ evidente che in tale contesto gli interessi contrapposti sono: da una parte, la proprietà dei gioielli, e, dall’altra, la vita umana. Quindi, non sussiste più neanche la proporzionalità della reazione difensiva, non potendo fungere da giustificazione il recupero di un bene patrimoniale con la privazione di una vita, ancorché quella di un criminale.

Il gioielliere aveva altre possibili scelte, come ad esempio quella di sparare dei colpi di pistola in aria per fermare o ritardare la fuga, oppure di sparare alle ruote della vettura.

Dalla sequenza delle immagini riportate dalle telecamere, non si intravedono né l’attualità del pericolo, né la proporzionalità dell’offesa, oltre al fatto che i colpi sono stati inferti con un’arma detenuta illegalmente. Nemmeno pare essere invocabile la difesa legittima putativa, non essendo stati riscontrati elementi concreti che potessero ragionevolmente far sorgere al gioielliere l’erronea convinzione di trovarsi ancora in una situazione di pericolo, in quanto si è spontaneamente messo all’inseguimento dei rapinatori, per poi accanirsi su di loro, di fatto trasformandosi da vittima a giustiziere.

E’ infine indubbio che egli fosse in una condizione psicologica fortemente compromessa, non solo dalla paura provata all’interno del negozio per sé e la sua famiglia, ma anche dalla pregressa esperienza, essendo già stato rapinato. Parimenti comprensibile che abbia reagito a causa dell’atto delinquenziale subito pochi istanti prima. Tutti questi elementi sono stati valutari dai giudici e sono valsi il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sia generiche che quella specifica della provocazione, incidendo notevolmente sull’entità della pena.

La legge italiana non consente di tutelare il patrimonio, in questo caso i beni preziosi di una gioielleria, a costo della vita umana, in particolare quando la minaccia fisica è cessata.

Il caso solleva una fortissima reazione nell’opinione pubblica e nella politica, ma finché la norma sulla legittima difesa non verrà modificata dal parlamento i giudici non potranno fare altro che applicare, come hanno fatto, la legge così come essa è, sia in senso letterale, che logico-giuridico.

Spetta dunque al legislatore il compito di riscrivere la fattispecie della legittima difesa con la massima accortezza e tutte le garanzie necessarie per evitare rilasciare alle vittime del reato una licenza di uccidere.


Una risposta a “Il caso Mario Roggero e la legittima difesa”

  1. Avatar Marco D'Elia
    Marco D’Elia

    Per me la definizione esatta è ECCESSO DOLOSO DI LEGITTIMA DIFESA .

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