La riforma della legge elettorale (il cosiddetto Ddl “Stabilicum” o “Melonellum”) si trova in una settimana decisiva alla Camera dei Deputati, dove il governo è pronto a porre la questione di fiducia sui primi articoli del testo per arrivare al voto finale.
Il provvedimento (Ddl 1971), dopo la prima approvazione della Camera a luglio e il successivo via libera con modifiche da parte del Senato lo scorso 15 settembre, è tornato a Montecitorio per la terza lettura (Atto 2822-B). Pochi giorni fa, il 1° ottobre, l’Aula della Camera ha già respinto a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni.
Che cosa prevede il testo in sintesi
La proposta punta a superare il Rosatellum introducendo un impianto prevalentemente proporzionale corretto da un forte premio di maggioranza:
- Sistema elettorale: Impianto proporzionale puro (vengono aboliti i collegi uninominali).
- Premio di governabilità: Alla lista o coalizione che raggiunge la soglia del 42% dei voti spettano 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato. Viene fissato un tetto massimo di seggi raggiungibili (220 alla Camera e 113 al Senato).
- Preferenze e Liste: Si torna alle preferenze (fino a tre indicazioni con obbligo di alternanza di genere), ma il capolista rimane bloccato.
- Soglie di sbarramento: Fissate al 3% per le liste singole e al 10% per le coalizioni.
E’ un passo verso la democrazia oppure è le fine della democrazia e l’inizio di una dittatura oligarchica in mano alle segreterie dei partiti?
Il dibattito sulla riforma elettorale (Ddl “Stabilicum” / “Melonellum”) è fortemente polarizzato e riflette due visioni diametralmente opposte sul concetto di rappresentanza e stabilità democratica. Non esiste un consenso univoco: ciò che per i sostenitori rappresenta un passo avanti verso la governabilità, per i critici costituisce un potenziale vulnus democratico.
La stabilità o governabilità non sono previste in costituzione
Ha perfettamente ragione dal punto di vista del testo letterale: i termini “stabilità” o “governabilità” non sono scritti nella Costituzione Italiana. I padri costituenti, uscendo dal ventennio fascista, scelsero deliberatamente di dare priorità assoluta al principio della rappresentanza e al centralismo del Parlamento, proprio per evitare un eccessivo accentramento di potere nelle mani dell’esecutivo.
Tuttavia, il modo in cui questi concetti entrano nel dibattito giuridico e nelle riforme come lo Stabilicum si basa su una complessa interpretazione della Carta, formalizzata negli anni dalla stessa Corte Costituzionale.
1. La posizione della Corte Costituzionale
Pur non essendo principi testuali, la Corte Costituzionale (ad esempio nelle storiche sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017) ha riconosciuto la “stabilità del governo” e la “funzionalità degli organi costituzionali” come obiettivi di rilievo costituzionale.
La Consulta ha stabilito che il legislatore ha la discrezionalità di bilanciare due esigenze opposte:
- Il principio costituzionale della rappresentatività (l’uguaglianza del voto e la sovranità popolare, Articoli 1 e 48).
- L’esigenza pratica della governabilità (la capacità del sistema di esprimere una maggioranza e decisioni efficaci).
2. Il nodo del “Bilanciamento Ragionevole”
Il punto centrale delle critiche allo Stabilicum non è il fatto che si cerchi la stabilità, ma la proporzionalità del mezzo usato per ottenerla.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la ricerca della governabilità è legittima, ma non può sacrificare in modo sproporzionato la rappresentanza. La Corte ha già bocciato in passato meccanismi (come il vecchio Porcellum) in cui il premio di maggioranza scattava senza una soglia minima di voti, trasformando artificialmente una minoranza in una maggioranza assoluta.
- Chi difende la legge sostiene che la soglia introdotta del 42% garantisca quel “ragionevole bilanciamento” richiesto dalla Corte per far scattare i seggi del premio di governabilità.]
- Chi critica la legge (inclusi molti costituzionalisti) ritiene invece che, complice l’alto astensionismo, assegnare un premio fisso di seggi partendo dal 42% dei voti espressi alteri comunque in modo eccessivo la reale volontà popolare, violando i principi supremi di rappresentanza democratica.

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