Stiamo assistendo da tempo alla vicenda, divenuta ormai una vera e propria arma di distrazione di massa, della “famiglia del bosco” composta dai coniugi Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e dai tre figli, i quali da alcuni mesi sono stati allontanati forzatamente dai genitori a seguito del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Senza entrare nel merito del procedimento e dei motivi che hanno indotto quel Tribunale ad una decisione così drastica, mi limiterò ad alcune osservazioni sulle diverse criticità legate all’operato di quanti intervengono in materia di allontanamento di un minore dalla sua famiglia di appartenenza che possono andare vanno dal mancato ascolto dei periti di parte, allo scarso peso riconosciuto alla difesa, all’impiego, traumatico per i minori, della forza pubblica e, soprattutto, alla violazione dei principi della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (CRC) approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

La tutela che ogni Tribunale per i Minori dovrebbe garantire ai minori è strettamente collegata alla tutela della famiglia, che la Convenzione ONU, nel preambolo, in cui richiama la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed i Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo, indica quale “unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, – sottolineando altresì l’esigenza che la stessa riceva dallo Stato – “la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”.

I minori, invero, ai fini del sano, armonioso e completo sviluppo della loro personalità hanno bisogno di crescere – come si legge ancora nel preambolo della Convenzione ONU – “in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione”.

Questo significa che i nuclei familiari più fragili devono essere aiutati a superare le difficoltà, specie quelle che, in vario modo, rischiano di ostacolare o compromettere il rapporto genitoriale.

Qualsiasi soluzione deve essere sempre adottata all’esito di una accurata valutazione del superiore interesse del singolo minore coinvolto e, anche nell’ipotesi in cui sia necessario allontanare il minore dal proprio nucleo familiare o da parte di esso, l’intervento deve al contempo prevedere strumenti volti al recupero del rapporto genitoriale.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato la legge n.848 del 4 agosto 1955, stabilisce che in presenza di criticità, lo Stato deve supportare il nucleo familiare nel suo insieme piuttosto che procedere alla separazione.  

L’art. 8 della sopramenzionata Convenzione europea dispone infatti:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”.

Inoltre, come ha affermato l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), istituita con legge 112/2011, che promuove l’attuazione della Convenzione ONU in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Servono regole chiare e uniformi in tutta Italia, a tutela dei bambini e dei ragazzi, in occasione degli allontanamenti dei minorenni dalla famiglia di origine che richiedono l’intervento delle forze di polizia a supporto dei servizi sociali. Si tratta di linee guida che Polizia di Stato e Consiglio nazionale degli assistenti sociali hanno già adottato per proprio conto, ma che è opportuno armonizzare e diffondere sul territorio. L’allontanamento dal nucleo familiare è un momento estremamente difficile e doloroso, che deve essere il più possibile evitato e che, quando si rende assolutamente necessario nel superiore interesse del minore, deve avvenire secondo modalità che siano rispettose della sua vulnerabilità e non ne turbino l’equilibrio psicofisico. Quello che oggi ci siamo impegnati a fare è adottare linee guida comuni che siano universali e sostenibili su scala nazionale: mettere a sistema prassi virtuose e indicazioni operative già esistenti e fare in modo che la cooperazione non sia l’eccezione ma la regola”.

In relazione ad ogni iter procedimentale innanzi ai Tribunale per i minorenni permangono inoltre gravi criticità, nonostante la riforma Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e successivi correttivi, in vigore dal 28 febbraio 2023, per via dello scarso spazio riservato alla difesa, della carenza di un pieno contraddittorio, della soverchiante   importanza delle relazioni dei servizi sociali e/o degli psicologi e/o degli psichiatri che costituiscono spesso il fulcro delle decisioni giudiziarie in materia di affidamento, collocamento, limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale.

Infatti i giudici, non avendo contatti diretti quotidiani con la famiglia, si affidano quasi sempre all’indagine psicosociale per comprendere la reale situazione del minore.

A ciò va aggiunto che anche il monitoraggio delle case famiglia da parte dei Tribunali per i minori in Italia, finalizzato alla tutela del superiore interesse del minore e al controllo sulle condizioni di affidamento e della qualità dell’accoglienza, viene svolto sempre attraverso relazioni dei servizi sociali.

Occorre sottolineare che la composizione dei Tribunali per i minorenni, che in Italia sono 29, prevede  un organico misto di magistrati togati ed onorari (cd. esperti), per un totale stimato di circa 782 giudici, di cui 600 circa sono onorari e soltanto 182 i togati ed ancora che nei collegi giudicanti, in genere sono presenti due giudici togati e due onorari.

A tale proposito va evidenziato che i giudici onorari (i cd. non togati) dei Tribunali per i minorenni sono esperti (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti) nominati dal CSM per tre anni, rinnovabili, con la funzione di affiancare i magistrati togati, con il compito di partecipare alla formazione dei collegi paritari (spesso composti da due togati e due onorari, un uomo e una donna) con voto paritetico.

La loro presenza nei Tribunali deriva oltre che dall’art. 106, co. 2 della Costituzione, dalla legge istitutiva dei tribunali per i minorenni di cui al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (art. 2 e 5) e dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria).

La citata riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche al diritto di famiglia e minorile, ma permangono ancora tutte le precedenti gravi criticità in relazione ai procedimenti innanzi ai Tribunali per i Minori.

Infatti, non si vede all’orizzonte la piena operatività dei nuovi Tribunali per le persone, i minorenni e le famiglie, con il rischio concreto di una fase transitoria assai confusa, di sovrapposizioni procedurali e di difficoltà operative.

Inoltre il passaggio a pieno regime ai nuovi “Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie” richiede non soltanto tempo e risorse, ma soprattutto volontà degli operatori.

Emergono ancora preoccupanti difficoltà nel monitoraggio, controllo e accertamento sulle attività demandate ai servizi socioassistenziali e sanitari.

La cosa più grave è che fino all’effettiva creazione dei nuovi uffici, il “rito unico” deve adattarsi a strutture organizzative non ancora pronte dopo la riforma.

Il rito minorile viene spesso definito “paternalistico” in quanto la ricerca dell’interesse del minore finisce quasi sempre per sacrificare le garanzie procedurali dei genitori e degli stessi minori.

In questo procedimento quasi sempre le decisioni dei giudici, che, come accennato, sono in prevalenza non togati, si basano quasi esclusivamente sui rapporti degli assistenti sociali, che nelle loro indagini preordinate alle relazioni non fanno mai ricorso ad un esame incrociato (cross-examination) per cui i difensori non sono posti nelle condizioni di contestare dati valutativi presentati invece degli operatori del servizio sociale come “fatti” oggettivi.

In molti procedimenti, poi, la perizia psicologica finisce col diventare una “sentenza anticipata” in quanto, se manca una rigorosa garanzia del contraddittorio durante le operazioni peritali, il diritto di difesa non può che essere svuotato di ogni significato.

Con troppa frequenza si fa uso eccessivo dei decreti d’urgenza, consentiti dall’art.403 cod. civ., che spesso vengono emessi senza aver ascoltato le parti, con la conseguenza di creare situazioni di fatto difficilmente reversibili, in palese violazione del principio del contraddittorio immediato.

Infine è stata introdotta la figura del curatore per tutelare il minore, che determina una sovrapposizione tra i suoi poteri e quelli dei difensori dei genitori, creando veri e propri squilibri processuali e rendendo la difesa dei genitori “marginale” rispetto alle scelte della Procura e del Curatore.

La Riforma Cartabia ha cercato di correggere questo schema introducendo il rito unico (procedimento semplificato di cognizione), che prevede scadenze precise per le memorie difensive e l’obbligo di instaurare il contraddittorio prima di decidere, ma di fatto questa riforma non ha avuto ancora attuazione. 

Se la riforma in questione venisse applicata vigerebbe un calendario procedurale rigido perché il convenuto dovrebbe costituirsi 70 giorni prima dell’udienza, e le parti avrebbero 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza per memorie, repliche e prove, a pena di decadenza ed il giudice sarebbe tenuto a stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, sicché si attuerebbe anche per i minori il giusto processo.

Purtroppo la riforma stenta ad essere applicata ed ha già subito diversi aggiustamenti, correttivi e alcune proroghe tecniche, ma la sua complessa implementazione, pur essendo trascorsi ormai tre anni dalla sua entrata in vigore, è ancora in un travagliato itinere. 

Le ragioni della mancata attuazione vengono semplicisticamente individuate nella insufficienza di risorse umane negli uffici giudiziari, ma in realtà la transizione dal vecchio sistema al rito unico richiede un cambio di mentalità e di prassi, che incontra resistenze operative, culturali e strutturali da parte di tutti gli operatori e soggetti coinvolti, nessuno escluso.

Si auspica che prevalga una buona volta soltanto l’interesse dei minori e delle rispettive famiglie e che finalmente anche i procedimenti che riguardano i minori si collochino in linea con le previsioni della nostra Costituzione, della Convenzione ONU e della Convenzione Europea.

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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149


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