NO ALLA GUERRA!

La Costituzione italiana e le leggi vanno applicate e rispettate sempre e non ad intermittenza, a seconda delle convenienze economiche, o delle scelte politiche, spesso adottate da altri ed in altre sedi.

Non si può pensare che un cittadino, un esponente delle istituzioni, o addirittura un organo dello Stato diventino gli arbitri, o i giudici delle leggi giuste, che sono quelle da rispettare e di quelle ingiuste, quelle da non rispettare, dal momento che nel nostro ordinamento tale compito è assegnato esclusivamente alla Corte Costituzionale.

L’Articolo 11 della Costituzione Italiana così recita:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Il ripudio della guerra fu deciso dai costituenti come reazione alle tragiche esperienze belliche della prima e seconda guerra mondiale.

Per tale motivo i nostri padri costituenti scelsero una ferma presa di distanza dalla guerra offensiva, quella che costituisce uno strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Ciò significa che l’Italia con la prima proposizione dell’art.11 ha operato una scelta irreversibile, peraltro coerente con le successive due proposizioni, di non ricorrere alla guerra offensiva al fine di limitare la libertà di altri popoli e di non allontanarsi dal diritto internazionale, unico strumento per risolvere eventuali contenziosi con altri Stati.

L’art.11 cost. istituisce il principio del ripudio della guerra in tutte le sue forme, riferendosi in particolare alla guerra offensiva, ritenendosi tacitamente ammessa esclusivamente la guerra difensiva, in caso di attacco militare da parte di una potenza straniera; ma anche in questo caso, non si tratterebbe mai di una guerra giusta, né lecita, ma potrebbe al massimo essere giustificata dalla legittima difesa.

Il ripudio della guerra nell’art. 11 è intimamente legato a quelle limitazioni di sovranità che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,” e che sono “necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni”.

In ogni caso in forza degli artt.78 e 87 della Costituzione competerebbe alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra e la relativa dichiarazione al Presidente della Repubblica.

La circostanza che l’Italia abbia inviato all’Ucraina e continui a farlo, oltre ad aiuti finanziari, numerose armi attraverso la Nato che organizza il ponte aereo per la consegna delle armi, non la significa che non venga violata la normativa vigente in materia, anche perché il conflitto tra la Federazione Russa e l’Ucraina non riguarda Stati membri delle Nazioni Unite.

La legge di guerra e di neutralità di cui al R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 entrata in vigore il 30/09/1938, aggiornata in data 08/05/2010 ed ancora in vigore nella Repubblica Italiana dal momento che non è stata mai abrogata, prevede il divieto di fornitura di armi o aiuti finanziari di qualsiasi genere a Stati belligeranti.

Nell’Allegato B – del citato decreto sotto il titolo Legge di Neutralita’ – Capo I – Disposizioni Generali è previsto quanto segue:

Articolo 8. Divieto di forniture belliche e di aiuti finanziari.

“Le amministrazioni dello Stato non possono fornire ai belligeranti armi, munizioni o quanto altro può essere utile alle forze armate, né concedere a essi crediti o aiuti finanziari di qualsiasi genere.”

Dall’inizio della guerra tra la Federazione Russa e l’Ucraina, l’Italia ha fornito a quest’ultimo Stato belligerante che non fa parte della Nato, né dell’Unione europea, armi e munizioni, nonché, cospicui aiuti finanziari.

Fin dal 24 febbraio 2022, l’Italia si è schierata con la NATO e con l’Ue in difesa dell’Ucraina, disponendo qualche giorno dopo il primo pacchetto di aiuti.

Nei primi quattro mesi del 2022 ha inviato in Ucraina aiuti militari e finanziari per ben 482 milioni di Euro. Altri 610 milioni di nuovi fondi venivano stanziati dal governo presieduto da Mario Draghi nel giugno del 2022.

Fin dall’inizio della fornitura delle armi l’Italia ha inviato non soltanto elmetti e giubbotti antiproiettile, ma anche mitragliatrici leggere e pesanti, mortai, sistemi anticarro e antiaereo e missili terra-aria Stinger, che in genere vengono impiegati contro una minaccia aerea a bassissime quote.

Si ha notizia che in queste ultime ore la camera dei deputati ha approvato il testo che proroga fino al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione alla cessione di aiuti militari all’Ucraina e che il consiglio dei ministri del governo Meloni sta per approvare ancora un altro decreto sugli aiuti militari all’Ucraina in cui è previsto che l’Italia invierà missili antiaerei a Kiev.

Tra le varie armi che verranno fornite dall’Italia ci dovrebbero essere anche i missili terra-aria Samp-T, di fabbricazione italo-francese che sono particolarmente efficaci nella difesa dagli attacchi aerei in quanto sono capaci di intercettare velivoli fino ad un raggio di 100 chilometri e missili balistici tattici a corto raggio entro i 25 chilometri.

Questa è la tragica situazione che vede l’Italia esposta come paese belligerante ad una guerra non sua e a diventare un obiettivo bellico da colpire, considerato che esistono sul suo territorio 120 basi missilistiche basi missilistiche ufficialmente dichiarate della NATO, più altre ubicate in siti segreti.

Tutto questo, a parte le considerazioni in diritto che inibiscono all’Italia qualsivoglia iniziativa di aiuti finanziari e di fornitura di armi, espone l’Italia ad un vero e proprio conflitto con la Federazione Russa, non allontana la guerra, né la ferma e certamente non favorisce un dialogo finalizzato alla pace.

Non si può che biasimare la scelta adottata nell’interesse dell’Italia e del popolo italiano, perché non è questa la strada migliore per perseguire fattivamente e con determinazione il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, né questo è il modo per promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni!

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415

http://www.edizionieuropee.it/law/html/27/zn52_03_002.html