La notte del grande mistero

(pubblicato su “Il Corsivo” n. 5  del 7 Febbraio 2001)

La morte di Maria José di Savoia, ultima Regina d’Italia ed i 55 anni che ormai ci separano dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, consentono di analizzare con distacco e senza spirito di polemica politica, le vicende che videro nascere le istituzioni repubblicane.

Il 9 maggio 1946 il vecchio re Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio, Umberto di Savoia Principe di Piemonte.

Divenuto Capo dello Stato, Umberto II rivolse il suo primo messaggio agli italiani nel quale ribadì quanto già sancito nella precedente veste di luogotenente, la sua determinazione di rimettere alla volontà del popolo la decisione sulla forma e sulla nuova struttura dello Stato. Pochi giorni dopo, nel proclama del 31 maggio, Umberto II, affermò tra l’altro che avrebbe accettato il responso del popolo liberamente espresso e chiesto si “fedeli sostenitori della Monarchia” di rispettare anch’essi, senza alcuna riserva, la decisione della maggioranza. Aggiunse inoltre che, in caso in cui avesse prevalso la Monarchia, si sarebbe impegnato, una volta che la Costituente avesse assolto il suo compito, a sottoporre nuovamente al popolo italiano la scelta sulla forma istituzionale di Stato.

Il 2 giugno, in un clima di particolare tensione, ebbe luogo la consultazione referendaria.

Lo svolgimento del referendum era disciplinato da due decreti luogotenenziali: il n. 98 del 16/3/46 e il n. 219 del 23/4/46.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0098/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg

Nell’articolo 2 del primo decreto era previsto che nel caso in cui “ la maggioranza degli elettori votanti” si fosse pronunciata a favore della Repubblica, l’assemblea Costituente, come suo primo atto avrebbe eletto il Capo provvisorio dello Stato il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato, secondo il deliberato della nuova Costituzione. Sempre quell’articolo prevedeva che dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum, e sino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni sarebbero state esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Per quanto concerne invece le fasi della proclamazione dei risultati, l’articolo 17 del secondo decreto legislativo, stabiliva che la Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e con la partecipazione di 6 presidenti, di 12 consiglieri e l’intervento del Procuratore Generale, avrebbe proceduto alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia, ed avrebbe quindi fatto la proclamazione dei risultati del referendum.

Il 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione, non disponendo dei dati definitivi, si limitò a rendere noti i risultati delle votazioni relativi ai 32 collegi elettorali (peraltro incompleti perché mancavano i risultati di oltre 100 sezioni), che risultarono i seguenti: la Repubblica ebbe 12 milioni 672 mila 767 voti, mentre la Monarchia ne riportò 10 milioni 688 mila 905. La Corte, non potendo fare altro si riservò di emettere in una successiva adunanza il giudizio definitivo sul risultato e quindi di procedere all’effettiva proclamazione dello stesso, dopo aver deciso sui reclami, sulle contestazioni e dopo aver preso atto del numero complessivo dei votanti, tenuto conto dei dati relativi alle sezioni mancanti e ai voti nulli.

Senza attendere la nuova riunione della suprema Corte e quindi in assenza della proclamazione dei risultati, nella notte fra il 12 ed il 13 giugno si riunì il Consiglio dei Ministri che con decisione illegittima, nominò De Gasperi il quale ricopriva la carica di Presidente del Consiglio, Capo provvisorio dello Stato.

Che qualche cosa di irregolare sia accaduto quella notte è confermato dalle poche righe pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 144 del primo luglio 1946, in cui si può leggere il comunicato nel quale si dà atto dell’insediamento di De Nicola a Capo provvisorio dello Stato a cui l’onorevole De Gasperi “ ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella qualità di Presidente del Consiglio, dal giorno (si evita volutamente la data precisa, ndr) dell’annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale”.

Non vi fu pertanto un regolare passaggio dei poteri, non vi fu mai quella fase legittimante il nuovo regime che nel linguaggio tecnico-giuridico si definisce debellatio e che è quell’atto formale e pacifico che intercorre fra il Sovrano ed il popolo con il quale ciascuno per la sua parte, legalmente accetta il nuovo stato delle cose.

Di fronte al precipitare degli eventi Umberto II il 13 giugno decise di partire, senza abdicare, lasciando un ultimo messaggio nel quale denunciava l’arbitrarietà della decisione assunta dal Consiglio dei ministri e la palese violazione della legge. http://www.reumberto.it/partenza.htm

La Corte di Cassazione si riunì nuovamente il 18 giugno e rese noti il numero dei voti nulli e proclamò i risultati definitivi, dopo aver deciso sulle contestazioni e sui ricorsi.

Poiché nell’articolo 2 del Decreto n. 98/46 si faceva riferimento alla “maggioranza degli elettori votanti”, come quorum da prendere in considerazione per la validità dei risultati, la Corte a maggioranza e con il voto contrario del Primo Presidente e del Procuratore Generale, ritenne di interpretare la lettera della legge nel senso di “ maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi” ( escludendo quindi, nel novero del quorum, le schede nulle e quelle bianche).

Questi in estrema sintesi gli avvenimenti convulsi che determinarono l’avvento della Repubblica.

A 50 anni di distanza ci possiamo occupare con distacco da questi fatti, convinti che la Repubblica sia un dato incontestabile e pacifico. Le riserve che sono state espresse sulla regolarità e sulla legittimità delle fasi del trapasso del potere, non sono da considerarsi quale nostalgico revanscismo fine a se stesso e privo di significato, e nemmeno sono ispirate da particolari simpatie nei confronti dei Savoia.

Quello che si vuole mettere in risalto è un principio che indubbiamente è stato calpestato, ed è quello del rispetto della legge e del diritto  che non può essere, sin troppo semplicisticamente, giustificato, come spesso si tende a fare, dall’eccezionalità e dalla gravità degli eventi.

Ed è proprio il richiamo ai principi dello Stato di diritto che ci inducono a considerare un’offesa per il nostro ordinamento giuridico la permanenza della XIII disposizione transitoria della Costituzione italiana ( che impedisce ai maschi di Casa Savoia di rientrare in Italia) ed una palese limitazione dell’esercizio della sovranità popolare la previsione contenuta nell’art. 139 della nostra Carta fondamentale (“la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”).

Di questo si accorse sin dalle prime ore un gran numero di deputati dell’assemblea Costituente che insorsero contestandola.

Questa norma è in contrasto con l’articolo 1 della Carta che sancisce che solo il popolo è depositario della sovranità. Calamandrei disse: “la forma repubblicana, non può essere imposta, nè modificata con i metodi previsti dalla Costituzione”.

Ma questa è ormai storia vecchia. Il dibattito, semmai può essere riaperto con serenità su basi scientifico giuridiche. Una di queste potrebbe essere il seguente quesito: uno Stato democratico può porre chiusure “per legge”?