La grave situazione venutasi a creare con la definitiva soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali e l’accentramento del contenzioso nei Tribunali risparmiati dalla ghigliottina della  riforma,  sono la plastica rappresentazione di quella che è la considerazione che gli organi competenti, ministero in primis, hanno della giustizia e dell’avvocatura.

Sembra che i selvaggi attacchi contro la giustizia civile e conseguentemente contro l’avvocatura non debbano avere mai termine.

Il progressivo smantellamento della giustizia civile ha avuto inizio quando, con una affrettata ed improvvida  riforma, nel febbraio del 1989 (L.30/89) vennero istituite le Preture circondariali ed abolite quelle mandamentali che, sotto la guida di un magistrato togato, avevano nel bene e nel male garantito una certa rapidità ed efficienza nell’amministrazione della giustizia sul territorio e che rappresentavano un presidio di legalità vicino al cittadino. Nel 1991 venne poi creata la figura del Giudice di Pace, che sostituiva i vecchi Conciliatori ed assorbiva sia nel civile che nel penale alcune competenze delle Preture circondariali. Successivamente le Preture circondariali divennero sezioni distaccate dei Tribunali la cui sede centrale in genere coincideva con il capoluogo di provincia.

Parallelamente, per smaltire  l’arretrato dei Tribunali, furono create le cd. le Sezioni stralcio, composte da magistrati onorari, con il compito di procedere ad una vera e propria rottamazione di tutti processi civili pendenti innanzi ai Tribunali.

Entrambe le figure del Giudice di Pace e del Giudice Onorario aprirono la strada a quella che è una sorta di appalto a cottimo del servizio giustizia a giudici onorari, mentre a Costituzione vigente (art.102) la giustizia deve essere amministrata esclusivamente da Giudici ordinari, perchè ritenuta un servizio pubblico.

Sotto tale profilo quindi il neologismo “degiurisdizionalizzazione” tanto caro all’attuale ministro, al punto tale da costituire il titolo della ennesima riforma introdotta con il d.l. 132/14 appare più che altro un’operazione di facciata che non ha alcuna possibilità di concreta incidenza e fattibilità fino a quando non sarà modificato il secondo comma del citato art.102.

Gli interventi legislativi che hanno via via e con cadenza annuale modificato il codice di procedura civile, ben lungi dal rendere più snello e veloce il processo civile, ne hanno peggiorato e rallentato il corso, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di personale nelle cancellerie che va progressivamente diminuendo in virtù dei pensionamenti.

Nel corso del tempo si è poi avuto un costante ed insostenibile aumento dei costi della giustizia civile volto a scoraggiare il cittadino a rivolgersi al Giudice.

Sono state inoltre introdotte la Media conciliazione, il Processo Civile Telematico e la Negoziazione assistita, che non hanno ancora prodotto alcun effetto se non quello di far aumentare ulteriormente i costi per chi ha necessità di far valere un proprio diritto.

E’ stata da ultimo introdotta con decreto 130/15 la procedura facoltativa della risoluzione alternativa e stragiudiziale, denominata Adr (Alternativa dispute resolution) affidata ad organismi iscritti nell’elenco istituito presso ogni autorità competente per settore di riferimento (Banca d’Italia, Consob, ministero della Giustizia e dello sviluppo economico. Agcom, Aeegsi) i quali potranno decidere le liti al di fuori dei Tribunali e senza l’intervento degli avvocati.

Se si considera poi che nel corso del tempo ha avuto luogo la sottrazione all’attività giurisdizionale di intere materie come le separazioni ed i divorzi, il quadro è completo.

Tutto questo attivismo legislativo non ha sortito alcun effetto benefico, anzi ha maggiormente complicato e burocratizzato, oltre che reso costoso, il ricorso al servizio giustizia da parte del cittadino che intenda reclamare la violazione della proprie ragioni.

Se i vari governi che si sono succeduti nell’ultimo ventennio, avessero voluto veramente snellire la giustizia civile e renderne più veloce e quindi più efficace il suo funzionamento, avrebbero potuto agire con interventi più semplici e a costo zero: innanzitutto, invece di disporre una proliferazione di riti processuali, si sarebbe potuto prevedere per tutti i processi civili due o tre riti al massimo e, sopratutto, introdurre la perentorietà di tutti i termini processuali, eliminando l’ipocrisia del cd. termine ordinatorio.

Tuttavia ci si rende conto che nel nostro Paese le riforme più semplici sono quelle più difficoltose da varare in quanto spesso vanno a collidere con interessi di caste che si sono solidificati nel tempo e che molto spesso condizionano anche la stessa attività normativa del nostro legislatore.