L’art. 1 della nostra Costituzione afferma il principio che la sovranità appartiene al popolo, quindi una legge elettorale dovrebbe rappresentare lo strumento per consentire al cittadino di esprimere il proprio voto eleggendo i propri rappresentati al Parlamento per attuare la politica nazionale e la volontà popolare.
Purtroppo, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n.1/2014 (depositata il 13 gennaio 2014) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti decisive della legge elettorale italiana del 2005 (il cosiddetto “Porcellum”) in quanto violava il principio di eguaglianza del voto e di rappresentatività democratica ed ha bocciato il meccanismo che attribuiva alla Camera e al Senato un premio di maggioranza su base nazionale e regionale senza prevedere alcuna soglia minima di voti da raggiungere.
La Consulta dichiarava incostituzionali le liste bloccate perché impedivano agli elettori di esprimere una preferenza e non consentivano di conoscere in anticipo e quindi scegliere direttamente i candidati, con la conseguenza che veniva leso il diritto fondamentale di eleggere liberamente i propri rappresentanti.
Nell’occasione dichiarava infine ammissibile il ricorso a liste bloccate solo in presenza di una quota di collegi uninominali e di circoscrizioni elettorali con un numero di candidati talmente ridotto da garantirne la conoscibilità.
Le leggi elettorali che hanno fatto seguito al Porcellum (Italicum e Rosatellum) lungi dal rispettare il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza, si sono cimentate nel rendere ammissibile e conforme alla nostra Costituzione quello che palesemente non lo era.
Infatti in buona sostanza la legge Calderoli meglio nota come “Porcellum” aveva trasferito il potere che spetta al popolo ai partiti che – occorre non dimenticarlo – sono soltanto delle associazioni di fatto non riconosciute, con la conseguenza che tutte le ultime leggi elettorali sono caratterizzate da un alto deficit di democrazia e non appaiono assolutamente in linea con la Costituzione.
Anche il nostro presidente del consiglio Giorgi Meloni, in vista delle prossime elezioni politiche, si sta cimentando nel varo di una nuova legge elettorale.
E’ infatti in corso alla Camera dei Deputati la discussione sulla nuova legge elettorale, la quinta dal 1993, a meno di un anno dalle elezioni politiche del 2027.
La proposta di legge elettorale (Bignami bis) del governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare di centrodestra, denominata “Melonellum”, già approdata alla Camera a fine giugno 2026 è caratterizzata da un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza.
Per garantire la governabilità alla coalizione o lista che raggiunge o supera la soglia di sbarramento del 42% dei voti, essa prevede un bonus fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.
Se nessuno arriva a questa percentuale, o la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro.
Il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali, il premio di maggioranza è diviso in listini circoscrizionali ed è stabilito che se un candidato figuri nel listino deve essere presente anche almeno in un collegio plurinominale della circoscrizione.
Come sempre è accaduto nella nostra storia repubblicana, ancora una volta i Partiti che formano la coalizione di Governo, propongono una legge che consenta loro di rafforzare il proprio potere mantenendo sempre la maggioranza per continuare ad esercitare quel potere.
L’attribuzione di un premio di maggioranza con l’assegnazione di numero maggior di seggi alla coalizione più votata costituisce un istituto tipicamente italiano (sdoganato da Mussolini con la legge Acerbo del 1923, tentato poi con legge truffa del 1953, voluta da Alcide De Gasperi, che tuttavia era più democratica in quanto riservava il premio del 64,4% alla coalizione che avesse superato il 50% dei voti, attuato per circa nove anni con il Porcellum nel 2005, con Italicum nel 2015 ed infine con il Rosatellum), mentre in Europa è pressoché inesistente.
Resta il doppio listino bloccato: di partito per la competizione proporzionale e di coalizione per il premio.
In questo modo gli elettori votano liste precompilate, ma non possono esprimere alcuna preferenza.
Manca invece qualsiasi regolamentazione per il voto ai fuori sede.
Al momento del deposito del simbolo, le liste hanno l’obbligo di indicare il candidato o la candidata alla Presidenza del Consiglio, ferme e impregiudicate le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
La mancata indicazione comporta l’inammissibilità della lista.
La soglia base di sbarramento per i partiti è al 3% per i partiti. Per le liste collegate a una coalizione che ottiene almeno il 10% nazionale, è prevista una norma (“salva piccoli”) per cui entra in Parlamento la prima delle liste escluse che non ha raggiunto il 3%.
È previsto, per tutelare gli organi di garanzia, un limite per evitare che la coalizione vincitrice ottenga maggioranze troppo ampie (superiori al 60%).
Il punto più discusso all’interno della maggioranza è quello delle preferenze. Giorgia Meloni sarebbe favorevole all’introduzione delle preferenze, mentre Lega e Forza Italia si sono dimostrate più scettiche, aprendo a possibili scontri in Aula.
Nonostante gli apparenti grandi sforzi, ancora una volta i politici italiani non intendono rispettare le statuizioni della Consulta di cui alla sentenza n.1/2014 e gli stessi precetti costituzionali che non prevedono l’ingerenza stringente ed assoluta dei partiti e per essi dei loro padroni o ancora dei padroni delle tessere nella scelta dei rappresentanti della Nazione nel parlamento italiano.
Il sistema delle liste bloccate lede gravemente il principio democratico della sovranità popolare (Art. 1 Cost.) poiché impedisce agli elettori di esprimere la propria preferenza, delegando ai vertici di partito la nomina diretta dei parlamentari.
Il trasferimento del potere di scelta e di nomina dei parlamentari ai partiti che oggi ancora si vuole caparbiamente conservare, aldilà di ogni alchimia e/o sotterfugio cui la politica possa fare ricorso, resta incostituzionale, inammissibile ed assai poco democratico, perché quel potere, piaccia o non piaccia appartiene al popolo e prima o poi il popolo se lo riprenderà, senza fare sconti ad alcuno.

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