Il disegno di legge costituzionale n.935 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Alberto Casellati, approvato dal CdM il 03/11/2023 ed avente per oggetto le modifiche agli artt.59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della  nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, è ora all’esame della Prima Commissione permanente affari Costituzionali del Senato, il quale ha già iniziato le audizioni dei vari esperti in materia.

In forza dell’art.138 cost. sono richieste due deliberazioni da parte di entrambe le Camere a una distanza minima di tre mesi una dall’altra. Se nel corso della seconda votazione entrambe le Camere dovessero approvare il testo con la maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti esso si riterrà approvato definitivamente, mentre, in caso contrario, il testo di revisione dovrà essere sottoposto a un referendum popolare confermativo qualora venga richiesto entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione del testo da 1/5 dei membri di ogni Camera, da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali.

La revisione della Costituzione proposta dall’attuale governo, oltre a introdurre l’elezione diretta, a suffragio universale, del Presidente del Consiglio, prevede una riforma elettorale che garantisca il rispetto dei nuovi ed innovativi principi della “rappresentatività e governabilità”.

La nuova legge elettorale prevede un premio di maggioranza, consistente nell’aggiudicazione del 55% dei seggi in ognuna delle due Camere, che verrebbe assegnato su base nazionale in favore delle liste e alle coalizioni di candidati collegati al Presidente del Consiglio che raggiungono una maggioranza relativa senza alcuna soglia minima.

I citati principi innovativi della “rappresentatività e governabilità”, estranei al dettato costituzionale, vennero già enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.1/2014, con cui venne dichiarata l’incostituzionalità del “porcellum”.

Con la modifica voluta dal governo in carica sostanzialmente la coalizione che ottiene la maggioranza consistente in un maggior numero dei voti rispetto alle altre liste o coalizioni avrebbe il controllo totale del Parlamento e si assicurerebbe così la agognata governabilità.

Lo snodo inquietante sta nel fatto che, considerato l’ormai crescente astensionismo, una maggioranza relativa, anche soltanto del 10% o del 15% rispetto al totale degli aventi diritto al voto, prenderebbe poi il 55% dei seggi nel parlamento.

Occorre inoltre valutare le peculiari modalità di elezione dei parlamentari che dalla legge n.270 del 21/12/2005 (legge Calderoli) non ha più luogo in base al consenso, ma per una sorta di cooptazione sulla esclusiva base delle indicazioni dei capi dei partiti.

Il nostro sistema politico da tempo non è più fondato sul consenso, sul legame sociale tra elettore ed eletto, quanto piuttosto sul rapporto fiduciario tra il partito che dispone la nomina e l’eletto nominato dal partito.

In tale maniera la nostra democrazia, originariamente rappresentativa, si è trasformata in una vera e propria oligarchia autoreferenziale in mano ai padroni dei partiti, che sono restano comunque semplici associazioni di fatto non riconosciute e soffrono di un grave deficit di trasparenza e di democrazia al loro interno.

Corollario consequenziale sono la disaffezione, da parte dei cittadini, dal voto, verso la politica e verso le stesse istituzioni, con un inevitabile aumento esponenziale dell’astensionismo in ogni tornata elettorale politica, o amministrativa che sia.

Peraltro una maggioranza governativa ottenuta per legge con meccanismi autoritari, che trasforma una minoranza in maggioranza parlamentare al fine di assicurare, a prescindere, la innovativa “governabilità”, ci fa tornare alla memoria le vecchie dittature del novecento che, nonostante tutto erano supportate da un consenso più ampio.

Sostanzialmente dalla fine del 2005 ai nostri giorni il sistema politico italiano ha subito una inquietante involuzione, trasformando la nostra democrazia parlamentare in una ricerca di consenso in favore di pochi, tutti con gli stessi interessi, tutti indistintamente protesi verso la conservazione del potere.

Il pericolo mortale per la nostra democrazia non è tanto la previsione dell’elezione diretta del presidente del consiglio, ma l’idea del Premierato in cui molti poteri vengono a concentrarsi in poche persone.

Sarebbe questa una modifica dell’assetto costituzionale davvero pericolosa, perché non salvaguarda la necessaria divisione dei poteri e non prevede pesi e contrappesi, bilanciamenti e controlli da parte di organi di garanzia, peraltro attualmente già deboli ed inesistenti.

A tale proposito il sen. Norberto Bobbio ebbe ad affermare: Meglio cinquanta governi in cinquanta anni che un solo governo per venti”.

Ma vi è di più, per la nostra Costituzione, i parlamentari rappresentano la Nazione e proprio per questo devono essere eletti dal Popolo, al quale, in forza dell’art.1 cost. “la sovranità appartiene” e non nominati come avviene da quasi 20 anni dai partiti.

I parlamentari nominati avranno l’obbligo di votare sempre come vogliono i partiti che li hanno nominati e fatti eleggere in liste bloccate e ugualmente lo stesso Governo della Repubblica sarà condizionato sempre dai partiti.

Nel testo della revisione è previsto che il capo del governo debba sempre ricevere la fiducia dalla maggioranza parlamentare che si è precostituita in Parlamento grazie ai premi di maggioranza e alle liste bloccate.

Il risvolto amaro dell’intera vicenda istituzionale è che i parlamentari non più liberi, ma condizionati da chi li ha nominati, nella speranza di essere rieletti, non risponderanno più agli elettori, ma ai capi partito, rinunciando così ad ogni potere di controllo sul parlamento e sul governo nella determinazione di essere sempre compiacenti nei confronti di chi li ha favoriti nel nominarli inserendoli nei primi posti di una lista bloccata.

Stupisce poi che l’art. 67 della Costituzione, dove è scritto che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” non sia stato oggetto di proposta di revisione costituzionale, ma certamente non si tratterrà di una svista, ma si sarà preferito procedere a piccoli, ma importanti passi nello stravolgimento della Costituzione.

Al termine della competizione elettorale, il Presidente della Repubblica conferirà al Premier, il quale risulterà eletto nella Camera in cui ha presentato la sua candidatura, il compito di formare il nuovo Governo e di nominare i ministri che ne faranno parte.

Formato il Governo, esso dovrà ricevere la fiducia dal Parlamento.

In assenza della fiducia, il Presidente della Repubblica dovrà rinnovare al Premier eletto l’incarico di formare il Governo.

In caso di nuova mancata concessione della fiducia al Governo per la seconda volta da parte dei due rami del Parlamento, il Presidente della Repubblica procederà allo scioglimento delle Camere.

Fare del Capo della maggioranza parlamentare la figura più potente del nostro ordinamento costituzionale, al di sopra del Presidente della Repubblica e del Parlamento, significa alterare gli equilibri che dall’entrata in vigore della Costituzione del 1948, tuttora vigente, ai tempi nostri, hanno consentito all’Italia di conservare uno stato di diritto ed un ordinamento giuridico democratico.

Non dovrebbe sfuggire ai giuristi come con la revisione costituzionale in questione l’aspettativa di durata delle Camere diventa dipendente dalla durata del Presidente del Consiglio eletto ed eventualmente del Presidente del Consiglio subentrante.

In riferimento poi alla durata della carica, sono state già sottolineate le perplessità per la mancanza di un contrappeso o bilanciamento insite nella possibilità che il mandato elettorale sia addirittura rinnovabile senza limiti, stante la recente giurisprudenza costituzionale che, sia pure in riferimento al limite ai mandati consecutivi dei sindaci, ha sottolineato come «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi» debba considerarsi un «ponderato contraltare» all’elezione diretta dell’organo di vertice, riflettendo «una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».

Il DDL 935 introduce infine una duplicità di cariche derivanti da una stessa unica elezione. Infatti da quell’elezione deriva in favore del premier l’investitura non solo come Presidente del Consiglio, ma anche come parlamentare.

Si tratta di due ruoli che di tutta evidenza sono tra loro inconciliabili sul piano pratico, benché rese compatibili di diritto. La duplicità delle funzioni sembrerebbe giustificata dalla garanzia di un posto in parlamento nella ipotesi di sostituzione da parte del Presidente del Consiglio subentrante.

Sostanzialmente la riforma voluta dal governo rafforza il ruolo politico del Presidente del Consiglio.

Tuttavia, nonostante l’ampliamento dei suoi poteri, il “Presidente eletto” non potrà nominare, ma solo proporre la nomina dei ministri, la cui nomina resta una prerogativa del Presidente della Repubblica, né potrà procedere alla revoca degli stessi, dal momento che la revoca è ormai demandata al Parlamento nel caso di mozione di sfiducia individuale.

Inoltre, – cosa ben più rilevante – per rimuovere un ministro che non operi nell’ambito dell’indirizzo politico del Governo sarà necessario l’impiego dell’istituto della “sfiducia individuale” al singolo componente dell’esecutivo, come è ormai reso possibile dai regolamenti parlamentari.

Si richiama a tale proposito il caso del ministro della giustizia del governo Berlusconi, on. Filippo Mancuso, nei cui confronti fu sdoganata la sfiducia individuale nei confronti del singolo ministro senza coinvolgere l’intera compagine ministeriale.

Ciò significa che il Parlamento manterrà (o meglio i partiti di maggioranza manterranno) una ampia capacità di condizionare la composizione dell’esecutivo e con essa il suo indirizzo politico.”: in questo senso il permanere del rapporto fiduciario in uscita, in assenza del potere di revoca del ministro da parte del “Premier” eletto, ci consegna un quadro di probabile immobilismo nell’aggiornamento della “squadra di governo”.

Un aspetto del tutto contraddittorio con l’introduzione dell’elezione diretta deriva dal fatto che il Presidente del Consiglio scelto dai cittadini non è sostenuto da un solo partito, ma da una coalizione.

La proposta di riforma costituzionale prevede che nel caso di cessazione, per qualunque ragione, dell’esperienza del Governo presieduto dal “Presidente eletto” non si torni necessariamente alla scelta da parte del popolo del suo successore ma si possa costituire un nuovo Governo senza il Presidente eletto, ma guidato da un parlamentare, non un parlamentare qualsiasi, ma un parlamentare eletto nella maggioranza che ha sostenuto il Presidente eletto.

Si tratta di una soluzione complessa e pericolosa, motivata secondo i presentatori della proposta al fine di fermare i c.d. “ribaltoni” ossia la formazione di Governi con maggioranze politiche diverse da quelle direttamente legittimate dal popolo.

Tuttavia la “fobia dei ribaltoni” deve fare i conti con il fondamentale principio costituzionale del divieto di mandato imperativo per i Parlamentari e quindi non si comprende perché l’obiettivo non potesse essere risolto con il ritorno ad elezioni democratiche dopo la fine dell’esperienza del maggioritario e delle sue alchimie per assicurare nella realtà la governabilità ad ogni costo a delle minoranze.

Un intervento sulla Costituzione, quando incide drasticamente sul metodo democratico, non dovrebbe aver luogo su iniziativa di una maggioranza parlamentare e governativa, che ormai rappresenta nella realtà soltanto una minoranza nella Nazione, ma, previo studio, elaborazione delle modifiche e pubblico dibattito, a cura di una Assemblea Costituente formata da esperti ed eletta con il sistema proporzionale e senza soglie di sbarramento in modo da avere l’opportunità di approfondire a livello di diritto pubblico i vari aspetti delle problematiche e scegliere le soluzioni più democratiche e confacenti al nostro assetto istituzionale.

www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/57694.pdf