
QUALI I PROFILI DI RESPONSABILITA’ IN CAPO A QUANTI HANNO PROMOSSO, ORGANIZZATO E PORTATO A COMPIMENTO LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DI TRATTATI IN FORZA DEI QUALI LO STATO ITALIANO HA CEDUTO LA SOVRANITÀ MONETARIA, ECONOMICA E TRIBUTARIA AD UN ORGANISMO ECONOMICO STRANIERO IN VIOLAZIONE DELL’ART.11 DELLA COSTITUZIONE.
Nel codice penale esiste ancora il reato di Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, previsto dall’art. 243 c.p. che così recita: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.
Gli atti ostili sono quelli che ledono la personalità dello Stato e quindi violano gli artt. 241 e segg. del codice penale.
Per comprendere l’importanza di tale norma e la gravità della sua violazione è sufficiente riflettere su quali siano gli elementi costitutivi e fondanti di una Nazione, che i costituzionalisti ed i cultori di Filosofia del diritto individuano nel Popolo, nel Territorio e nella Sovranità.
Conseguentemente chi ha compiuto qualsiasi atto non consentito dalla nostro Costituzione, pervenendo poi ad un accordo (atto d’intelligenza) volto a privare il Popolo italiano di uno dei tre elementi fondanti dello Stato ha commesso un atto di ostilità cui fa riferimento il codice penale in quanto ogni accordo diretto a privare i cittadini italiani della sovranità costituisce un atto di ostilità contro la personalità dello Stato.
Infatti la sottoscrizione dei vari trattati, tra cui il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht del 7 febbraio 1992, il Trattato di Amsterdam del 1996, il Trattato d Nizza del 2001 ed il Trattato di Lisbona del 2007, ad opera di chi senza averne i poteri, né un’espressa delega da parte del Popolo sovrano, ha ritenuto di impegnare l’Italia nell’avventura del neoliberismo e del mondialismo, costringendola a cedere la sovranità monetaria, economica e tributaria, in spregio dell’art.1 cost. e dell’art.11 cost., ha comportato anche la violazione del vigente art.243 del codice penale.
