E’ inquietante quanto si legge su “La Gazzetta del Mezzogiorno”: “Lecce rafforza le «armi» per fermare la criminalità: 30 nuove telecamere per il piano videosorveglianza. Le installazioni riguardano sia il centro che la periferia. Il progetto si inserisce nel percorso avviato dalla giunta per partecipare ai finanziamenti destinati ai Comuni nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza”. Nella città diLecce sono già presenti oltre 150 telecamere di videosorveglianza urbana, che sono posizionate nelle piazze, tra cui Piazza Italia, il piazzale della stazione e nelle vie del centro. Inoltre impianti di video analisi e di controllo del traffico stradale sono dislocati sulle principali direttrici.
L’amministrazione comunale di Lecce ha pianificato e avviato diverse fasi incrementali per potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, distribuendo l’installazione delle telecamere in base alle necessità e ai finanziamenti ottenuti. Il pacchetto da 30 nuove telecamere di cui scrive la Gazzetta del Mezzogiorno avrebbe l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa, i furti e gli atti vandalici nelle piazze e nei punti nevralgici, sia nel centro urbano che nelle zone periferiche, per garantire così un controllo capillare.
Le nuove installazioni fanno seguito al pacchetto da 23 “occhi elettronici” realizzato nell’Aprile 2026 avente lo scopo di monitorare le dinamiche legate alla movida notturna e alla prevenzione di disordini, che sommato a una base già esistente di 131 telecamere, già aveva disegnato una sufficiente sicurezza presidiando le vie di accesso e di uscita della città, oltre agli incroci più sensibili e frequentati.
I Sistemi stradali con video analisi entrati in funzione nel maggio 2026 sono dei dispositivi intelligenti capaci di effettuare analisi video avanzate, come, ad esempio, il controllo del traffico urbano e ricoprono grandi arterie di scorrimento stradale che collegano l’hinterland al capoluogo, come via Monteroni, via Lequile, via San Pietro in Lama, via Vecchia Carmiano e via Giammatteo.
Una parte dei fondi stanziati per il progetto “Legalità e Sicurezza e varchi ZTL” è stata specificamente destinata alla sorveglianza dei plessi scolastici colpiti in passato da furti di materiale didattico e agli ingressi della ZTL per regolare e proteggere il centro storico.
In tale contesto c’era proprio bisogno di implementare con nuove telecamere la sorveglianza sulla città?
Le telecamere pubbliche installate dai Comuni sono lecite solo se rispettano i principi di proporzionalità e necessità previsti dal Garante per la protezione dei dati personali. Una sorveglianza totalmente capillare e indiscriminata viola i diritti dei cittadini se non persegue finalità precise di sicurezza urbana o prevenzione dei reati. Si ritiene utile rammentare che le riprese devono servire solo per la sicurezza pubblica e la tutela del bene comune, non per il controllo generale dei cittadini.
Il Garante Privacy ha più volte ribadito che i filmati delle telecamere di sicurezza urbana non possono essere usati per applicare sanzioni o controllare infrazioni del Codice della strada, se manca una legge specifica che lo permetta. Le immagini registrate si possono conservare al massimo per 7 giorni, salvo casi eccezionali legati ad indagini di polizia. Le persone devono sempre sapere se un’area è controllata tramite appositi cartelli informativi trasparenti. L’Art. 5 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) stabilisce i principi fondamentali di “minimizzazione dei dati”, “liceità, correttezza e trasparenza” e “limitazione della finalità”. Secondo questi principi, le telecamere comunali non possono raccogliere più dati del necessario, né usarli per scopi diversi da quelli dichiarati. L’Art. 6 del GDPR che definisce la liceità del trattamento stabilisce che i Comuni agiscono di norma in base all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (lettera e), ma tale compito deve essere strettamente bilanciato con i diritti dei cittadini. L’Art. 35 del GDPR impone l’obbligo di redigere una DPIA (Valutazione dell’Impatto sulla Protezione dei Dati). Prima di installare un sistema capillare, il Comune deve dimostrare per iscritto che non esistono strumenti meno invasivi per garantire la sicurezza.
In base alle linee Guida EDPB n. 3/2019 emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, il monitoraggio costante e sistematico in spazi pubblici è ad altissimo rischio e richiede giustificazioni rigorose e documentate per ogni singola telecamera.
Inoltre il Decreto Legge n. 14/2017 (Decreto Minniti) che ha potenziato la videosorveglianza comunale per la sicurezza urbana, stabilisce che i sindaci possono installare telecamere solo all’interno di specifici “Patti per la sicurezza” sottoscritti con le Prefetture, delimitando le aree d’intervento.
Infine il Decreto Legislativo n. 51/2018 che recepisce la Direttiva UE 2016/680 (Direttiva Law Enforcement) regola la videosorveglianza quando viene usata specificamente dalle forze di polizia per la prevenzione e repressione dei reati, separandola dalle attività amministrative del Comune.
Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, non sempre l’implementazione delle telecamere di sorveglianza e nuovi occhi elettronici è legale e legittimo.
L’installazione di nuove telecamere non è mai un automatismo e non è legittima per il solo fatto che a deciderla sia un ente pubblico o un Comune. Infatti, se mancano i presupposti legali stabiliti dal GDPR e dal Garante, l’impianto è illegittimo.
Conseguentemente non vi è chi non veda come non si possano installare telecamere “per prevenzione generica”, in quanto deve esserci un rischio concreto e documentato.
Se un Comune non redige e approva l’analisi dei rischi per la privacy prima di accendere le telecamere, l’intero sistema è fuori legge.
Se qualsiasi problema può essere risolto con controlli fisici o illuminazione, l’uso di una telecamera fissa è considerato sproporzionato.
In estrema sintesi, la sicurezza urbana non è una “carta bianca”, perché ogni singola telecamera richiede una giustificazione specifica. Se un Comune installa impianti senza rispettare questi passaggi, rischia pesanti sanzioni dal Garante della Privacy ed è obbligato a spegnere i dispositivi, perché, piaccia o non piaccia, è la legalità che deve guidare l’attività amministrativa di un ente pubblico e non il fine di accedere ai finanziamenti per il compimento di una attività.
Infatti l’attività amministrativa di un ente pubblico deve sempre rispettare la legge e perseguire l’interesse generale, guidata dai principi di imparzialità e buon andamento, senza subordinare le proprie scelte alla mera caccia di finanziamenti.
Usare il potere pubblico per intercettare risorse economiche anziché per soddisfare i bisogni della collettività viola i doveri di correttezza e imparzialità costituzionale.

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