(pubblicato su “Il Corsivo” n.31 del 19 settembre 2009)

Dai recenti episodi di respingimento indiscriminato in mare, sia in acque territoriali, che in acque internazionali, di persone che vagavano su imbarcazioni precarie e che tentavano un ingresso più o meno clandestino nel nostro territorio, derivano serie e gravi problematiche che investono normative nazionali ed internazionali con specifico riferimento all’istituto del diritto di asilo.

Infatti, l’art.2 del T.U. sull’immigrazione n.286/98, adottato in conformità di norme comunitarie e di trattati internazionali, garantisce (anche con riferimento agli immigrati irregolari) i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Più in particolare l’art.19 dello stesso T.U. prevede cause specifiche che impediscono provvedimenti di espulsione, come la minore età ed il rischio di persecuzione.

Lo stesso art.10 della Costituzione al comma terzo garantisce il diritto d’asilo dello straniero nel nostro territorio laddove nel paese di origine gli siano impediti quei diritti e libertà democratiche riconosciute dalla nostra Carta Costituzionale. I respingimenti in questione che hanno coinvolto numerosi immigrati provenienti per lo più dall’Afghanistan, dall’Eritrea e dalla Somalia, eseguiti in attuazione della normativa contro il fenomeno della immigrazione clandestina, hanno comportato l’imbarco su navi italiane dei naufraghi e la loro successiva consegna alle autorità libiche, senza che fossero assicurate la preventiva identificazione, la verifica di un’eventuale richiesta di asilo e della sussistenza dei requisiti che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato.

Peraltro, in presenza di minori appare più grave la violazione delle norme sopra indicate, stante, come detto, il divieto di respingimento.

La tesi sostenuta da Ministero degli Interni, secondo la quale si tratterebbe comunque di immigrati clandestini, non regge sotto ogni punto di vista, dal momento che è pacifico che, trattandosi di persone che sono costrette ad abbandonare il loro paese di origine a causa di persecuzioni di natura politica, religiosa o etnica, non può certamente pretendesi l’attivazione delle procedure necessarie per un ingresso regolare in Italia.

Dare asilo e protezione ai rifugiati costituisce un obbligo internazionale e non una scelta politica. L’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, che l’Italia ha ratificato, stabilisce il divieto di espellere o respingere in alcun modo i rifugiati verso le frontiere dei luoghi dove la loro vita o la loro libertà sarebbero minacciate. Analogo principio è sancito dall’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, in base al quale ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

Quello del non respingimento e quindi del diritto di asilo è un principio ormai universalmente riconosciuto ed ha quindi valore di norma di diritto internazionale generale, cui nessuno Stato può sottrarsi.

Talvolta avviene invece che gli stessi Stati che hanno ratificato le precitate convenzioni le disattendano basando tale illegittimo comportamento sulla circostanza dell’arrivo “irregolare” dello straniero richiedente l’asilo e della presunta malafede o assenza del merito di accoglimento della domanda di asilo, o infine, su motivi di ordine pubblico.

Questa singolare interpretazione delle previsioni della Convenzione di Ginevra finisce col respingere il potenziale rifugiato e chiudere di fatto le frontiere, in palese violazione delle previsioni della norma internazionale.

A tale proposito si fa rilevare poi che l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra prevede l’ingresso irregolare del rifugiato e del richiedente l’asilo e vieta la punizione per tale fatto, sempre che la persona sia venuta direttamente dal Paese dove teme persecuzioni e che si sia rivolta senza ritardi alle autorità con la richiesta di protezione.

Le norme attualmente in vigore in Italia sull’immigrazione clandestina, che di fatto vengono applicate indiscriminatamente anche a soggetti che potrebbe beneficiare del diritto d’asilo, costituiscono pertanto una vera e propria forzatura giuridica ed una palese violazione di legge e di principi costituzionalmente garantiti.

La tutela del diritto di chiedere l’asilo non è infatti un atto politico, discrezionale o facoltativo, né un atto meramente umanitario, ma rientra categoricamente negli obblighi assunti anche a livello internazionale. Appare infine ipocrita l’obiezione secondo la quale il riconoscimento dei diritto d’asilo venga delegato a stati come la Libia che non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale e che non avendo riconosciuto alcuna autorità ispettiva dell’Onu in materia di rifugiati non garantisce il rispetto dei diritti umani.