N.3 – Conoscere per deliberare

Per una migliore comprensione di come stanno effettivamente le cose e ciò al fine di evidenziare come la riforma costituzionale oggetto di referendum sia, non un evento a se stante, bensì la punta di diamante di un progetto strategico ben più articolato e destabilizzante per il nostro assetto istituzionale, è utile un breve esame informativo sulle ulteriori leggi costituzionali all’esame del Parlamento italiano.

Solo pochi cittadini infatti sanno che la revisione costituzionale riguardante la diminuzione del numero dei parlamentari non è l’unica iniziativa del legislatore volta alla modifica della Costituzione e di come essa vada inquadrata alla luce di quanto è ancora previsto nel calendario della maggioranza parlamentare.

Non tutti sanno che all’esame della Prima Commissione della Camera c’è una proposta di legge costituzionale che modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, con riferimento alla base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e riduce il numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica.

E’ anche in corso di esame in Senato la modifica dell’articolo 58, primo comma, della Costituzione, che incide sull’elettorato attivo, diminuendo da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica e sull’elettorato passivo, abbassando l’età minima da 40 a 25 anni, come già avviene per la Camera dei deputati, per poter essere eleggibile a senatore.

E’ stato già avviato dalla Camera l’esame di una proposta di una legge costituzionale riguardante l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e la ridefinizione del ruolo del Capo dello Stato, cui verrebbe attribuita la direzione della politica generale del Governo, di cui è responsabile.

Verrebbe altresì introdotto l’istituto della sfiducia costruttiva, secondo il quale la mozione di sfiducia dovrebbe indicare la persona cui il Presidente della Repubblica sarebbe tenuto a conferire l’incarico di Presidente del Consiglio.

Vi è poi un progetto di legge costituzionale che, integrando l’articolo 71 della Costituzione, introduce una particolare forma di iniziativa legislativa popolare “rinforzata” sorretta dalla sottoscrizione di almeno 500.000 elettori che può essere confermata attraverso il referendum popolare.

E’ ancora oggetto di prossima modifica il quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione sul referendum abrogativo, in cui sarebbe previsto per la validità della consultazione referendaria il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti validamente espressi.

Si vorrebbe modificare anche l’elezione del Presidente della Repubblica che, superata la quarta votazione potrebbe essere eletto dalla sola maggioranza parlamentare.

Verrebbe integrata la legge costituzionale n. 1 del 1953, con l’attribuzione alla Corte costituzionale della competenza su un giudizio – di nuova previsione – di ammissibilità sul referendum previsto dalle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 71 della Costituzione, ossia il referendum approvativo di progetto di legge d’iniziativa popolare sottoscritto da almeno 500.000 elettori.

Vi è poi la proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare intitolata: “Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione”. Il progetto si compone di due articoli: l’ art. 1 – mediante l’inserimento dell’art. 116 – bis – costituzionalizza il sistema delle Conferenze  quale sede privilegiata in cui dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali e, pertanto, in cui “promuovere accordi e intese tra i livelli di governo“; l’art. 2 modifica l’art.117 al fine di introdurre una clausola di supremazia che consente alla legge statale di “disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva” qualora ciò sia richiesto dalla tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica, ovvero dalla tutela dell’interesse nazionale.

E’ evidente che nella spasmodica attività parlamentare spinta dalla necessità di dare esecuzione al contratto di governo “giallo-rosso” emergerebbe un ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica mediante il  potenziamento degli istituti di democrazia diretta, l’introduzione del referendum propositivo (strumento questo tipico dei regimi autoritari), l’eliminazione del quorum nel referendum abrogativo, la semplificazione degli adempimenti per la raccolta delle firme, nonché, la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e l’introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzionale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.

L’intero pacchetto programmatico del Movimento 5 Stelle che già era stato oggetto del “contratto di governo” con la Lega a fine maggio 2018, è stato trasferito nel programma di governo giallo-rosso e nell’accordo di governo stipulato con il Pd.

Non vi è chi non veda come il referendum legislativo costituisca uno strumento di democrazia diretta  che esautora il ruolo e la funzione del Parlamento, mentre, il referendum abrogativo, quello confermativo delle leggi di modifica della Costituzione, quale è quello del 20 e 21 settembre 2020, e la proposta di legge popolare, sono tutti strumenti di democrazia partecipativa, perché si inseriscono con effetti abrogativi e/o confermativi nel processo legislativo adempimenti tutti che invece dovrebbero essere riservati prevalentemente al Parlamento.

Con l’introduzione del referendum legislativo si andrebbe a modificare completamente l’architettura costituzionale vigente, dal momento che la produzione legislativa sarebbe affidata contemporaneamente sia al Parlamento, che al corpo elettorale.

A ciò deve aggiungersi l’ulteriore crescita e rafforzamento del ruolo del governo che diverrebbe predominante.

Occorre considerare che, a parte l’emergenza sanitaria collegata al Covid-19 che ha comportato un aumentato a dismisura del ruolo e della centralità del Governo, i dati sulla produzione legislativa ci dicono che da diversi anni l’iniziativa normativa è ormai di fatto competenza esclusiva al governo, con ciò compromettendo i delicati equilibri costituzionali su cui si fonda la separazione dei poteri in uno Stato di diritto.

Dall’inizio della presente legislatura il 79% delle leggi approvate sono state di iniziativa governativa, due terzi delle leggi sono conversione di decreti legge, il più delle volte integrati dal malvezzo dei maxiemendamenti dell’ultimo momento, sotto il ricatto, che chiude il cerchio, del “voto di fiducia al governo” contenente una vera e propria minaccia dello scioglimento delle Camere e di nuove elezioni.

Questa evoluzione della posizione del Governo negli equilibri istituzionali ha comportato, in una certa misura, anche il superamento di fatto del bicameralismo.

Dunque il quesito referendario, su cui i cittadini dovranno esprimere la loro volontà il 20 e 21 settembre solo apparentemente può apparire innocuo, qualora ci si limiti a considerare che si tratta della semplice diminuzione del numero dei parlamenti e dei senatori a vita.

Se invece si esamina la riforma oggetto di referendum confermativo nel contesto di tutto l’impianto costituzionale e si comprende che essa è destinata a modificare gli equilibri, il giudizio cambia.

Basti pensare al rapporto tra il Parlamento ed i Consigli regionali, all’elezione del Presidente della Repubblica in cui attualmente partecipano 945 parlamentari, più i senatori a vita, non più di 5, e 58 delegati regionali, al fatto che con meno eletti diminuirebbe la capacità di rappresentare i territori e le diverse comunità locali.

Di fronte a questa indiscutibile riduzione di rappresentatività ed operatività, aggravata da tutte le altre leggi costituzionali in itinere che, una volta alleggerito il numero dei parlamentari, potrebbero andare avanti più speditamente, non sarebbe più facile contrastare l’avanzata di una vera e propria deriva costituzionale.

Il surrogato della democrazia che conosciamo diverrebbe molto presto il web, che presta il fianco a rischi di manipolazioni del consenso da parte di chi detiene il controllo delle piattaforme, il quale pur trovandosi in un evidente situazione di conflitto di interessi, tanto vituperato per altri, in qualità di controllore e proprietario della piattaforma o del sito, potrà controllare l’operato dei parlamentari.

Il disegno che va delineandosi negli intenti dei promotori, di cui la riduzione del numero dei parlamentari non è altro che un tassello, preconizza il superamento della democrazia rappresentativa e parlamentare e l’avvento di un sistema alternativo di democrazia autoritaria.

Se è vero che nelle previsioni della nostra Costituzione il potere deriva dal consenso popolare (art.1) e che il popolo sovrano delega il suo potere ai deputati e ai senatori i quali divengono i rappresentanti della Nazione, ciò ha una durata limitata, che coincide con la legislatura, mentre nel caso della democrazia plebiscitaria, diretta ed autoritaria il potere verrebbe affidato all’esecutivo che inevitabilmente entrerebbe in conflitto con il Parlamento, lo scavalcherebbe, lo potrebbe ignorare ed isolare, come già sta avvenendo dal 31 gennaio 2020.

Questa nuova forma di democrazia plebiscitaria, diretta ed autoritaria finirebbe col limitare le libertà individuali, privando i cittadini di strumenti di difesa dei loro diritti fondamentali.

Perciò non si è affatto di fronte ad una riforma insignificante e limitata alla sola riduzione del numero dei parlamentari, ma al possibile inizio di un processo involutivo e riduttivo degli spazi di democrazia.

E’ necessario quindi avere piena contezza della direzione verso la quale si muove l’attuale revisione della Costituzione che non è, -si ribadisce- come vuole apparire, limitata alla pura e semplice diminuzione dei parlamentari.

Nella visione dei novelli riformatori il Parlamento della futura, nuova e diversa repubblica è destinato a un radicale ridimensionamento, non solo nella sua attuale consistenza numerica, ma soprattutto in relazione alla sua precipua funzione ed alla sua attuale centralità che fu voluta dai costituenti per scongiurare pericoli autoritari ed eversivi di infausta memoria.

Una volta attuate le riforme costituzionali in cantiere che sono tra loro indissolubilmente collegate, avremmo un Parlamento di nominati dai partiti con un minor numero di componenti più facilmente condizionabili e ricattabili dal governo e dai gruppi politici di maggioranza che li hanno scelti.

Quindi avremmo un Parlamento poco autorevole, marginalizzato non solo dal Governo ma da tutti, dalle Regioni, dalla Corte costituzionale e dallo stesso presidente della Repubblica.

Per la tenuta delle nostre istituzioni democratiche, a garanzia della quale i Padri costituenti avevano voluto una Costituzione rigida e non flessibile come lo era lo Statuto Albertino, che invece poteva essere modificato con legge ordinaria, è indispensabile non sconvolgere l’assetto costituzionale preesistente che si basa su una visione organica dell’ordinamento giuridico fondamentale elaborata da validi giuristi di altri tempi, cui stava a cuore l’Italia ed i suoi cittadini, i quali avevano previsto anche pesi e contrappesi per salvaguardare anche nel futuro la democrazia e la tutela dei diritti dei cittadini.