
Da diversi anni si verifica un forte fenomeno migratorio di stranieri provenienti da paesi afro-asiatici verso l’Europa occidentale alla ricerca di un migliore benessere.
Tale enorme flusso di immigrazione prevalentemente clandestina è controllato e gestito dalla malavita organizzata che si occupa del trasporto degli esseri umani che, dopo essere giunti nei paesi di destinazione, vengono spesso inseriti in circuiti criminali e sfruttati come fonti di nuovi profitti illeciti (ad es. nel campo dello spaccio di droga, furti, accattonaggio, prostituzione, lavoro nero, ecc.).
Allo scopo di reprimere la grave illegalità che è sorta attorno al fenomeno dell’immigrazione è stato introdotto il Testo Unico 286/98, https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm integrato poi da alcune modifiche approvate con la Legge n. 189/2002, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm contenente la disciplina dell’immigrazione e delle condizioni degli stranieri.
In tale normativa sono previste le ipotesi di reato, tra cui quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, rendendo penalmente rilevanti tali attività parassitarie e lucrative e andando a colpire in maniera più diretta l’attività svolta dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’estero. “Le modificazioni apportate con la legge 189/02 hanno accentuato il carattere di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica capovolgendo la visione solidaristica-umanitaria in una esclusivamente repressiva” (Cass. Pen., sez III, sent. n. 3162/03).
La disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina degli stranieri è contenuta, in ipotesi semplici e ipotesi aggravate.
Il primo comma dell’art. 12 del T.U. 286/98 come modificato dalla L. 189/2002 prevede il favoreggiamento dell’ingresso clandestino con riferimento alle ipotesi semplici, la cui condotta tipica consiste nel compiere “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.
Con questa previsione si vuol contrastare il passaggio di clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della comunità europea al fine di raggiungere la destinazione finale del loro illegale progetto migratorio, realizzato appunto grazie all’illecita condotta di favoreggiamento degli organizzatori dei viaggi clandestini.
La struttura del reato previsto dalla norma è di mera condotta ed a forma libera: non è necessario il verificarsi di alcun evento, non è necessario che ingresso clandestino debba realizzarsi; per il perfezionamento della fattispecie è sufficiente il fatto di aver posto in essere un’attività diretta realizzare l’arrivo dello straniero. Il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione dell’ingresso; si tratta poi di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno.
Si tratta appunto di una tipica ipotesi di fattispecie a consumazione anticipata, che non consente la configurazione del tentativo.
La giurisprudenza delinea la figura in esame come reato istantaneo.
La sanzione prevista, tanto per il favoreggiamento dell’ingresso in Italia quanto quello in altri Paesi, “è punito con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a 15.000 euro per ogni persona” favorita.
Fra le ipotesi che integrano questo tipo di reato sono da annoverare: l’ingresso clandestino di stranieri fuori dai valichi di frontiera; la fornitura allo straniero di documenti falsi o di mezzi utili a simulare, al controllo alla frontiera, condizioni che legittimano l’accesso; il difetto di segnalazione alla autorità di frontiera della presenza di clandestini a bordo, e difetto di vigilanza nel caso in cui i clandestini riescano poi a sbarcare.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione (sentenza n. 7045 Sez. I, 19 maggio 2000), “in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione ….e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all’ingresso dei clandestini”.
Per quanto concerne, invece, le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino, accanto all’ipotesi contemplata dall’art. 12 comma 3, la L. 189/2002 ne aggiunge delle altre, rispettivamente con i commi 3-bis, 3-ter, 3-quter e 3-quinquies, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione come circostanze aggravanti ad effetto speciale (Cass. Sez. I, sent. 5360/00), di cui cioè la variazione penale è determinata in modo indipendente dalla sanzione edittale di base.
La prima delle ipotesi aggravate, quella dell’art. 12 comma 3, sancisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.
La fattispecie, costruita anch’essa con l’iniziale clausola di riserva, prevede, in aggiunta, il dolo specifico di trarne profitto; questo fine è inteso non solo ed esclusivamente in senso di utilità pecuniaria, cioè quale vantaggio economico o incremento del patrimonio, ma anche come qualunque soddisfazione o piacere che l’agente si riprometta dalla sua azione criminosa.
La stessa pena stabilita per l’ipotesi di favoreggiamento al fine di trarne profitto, ossia la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona, si applica anche “quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.
Il territorio italiano, sia per la sua vicinanza con i Paesi extraeuropei dell’area balcanica, sia per i suoi collegamenti diretti via mare con Paesi del nord Africa e del Medio Oriente, sia perché si presenta come meta di transito verso altri Stati, è ormai da tempo coinvolto da un crescente e preoccupante fenomeno di immigrazione clandestina, essendo ormai sufficientemente provato che l’Italia viene utilizzata come corridoio per l’ingresso illegale in Europa di clandestini con l’aiuto di numerose organizzazioni di ogni genere dedite al traffico, a fine di lucro.
Di fronte a questo scenario, nessuna obiezione può essere mossa alle iniziative del governo di procedere, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e per un rigoroso rispetto della legge vigente in materia di immigrazione clandestina, ad una forte lotta che contrasti efficacemente il fenomeno del commercio di esseri umani contro chiunque partecipi a quello che ormai è divenuto un vero e proprio business più remunerativo di qualsiasi altra attività illecita gestita dalle organizzazioni malavitose.
Poiché il 5 comma dell’art.12 punisce l’agevolazione dell’abusivo soggiorno per trarre ingiusto profitto, non incorrerà in sanzione colui che aiutando un clandestino, a maggior ragione se versi in stato di bisogno, dimostri di aver agito senza fini di lucro ossia aver di agito per semplice spirito umanitario.
Considerazioni finali
In conclusione, si può chiaramente notare come questo obiettivo potrà essere realizzato affiancando allo strumento della prevenzione un incisivo strumento penale. In questo senso, le modifiche apportate dalla Legge 189/2002 al T.U. 286/98 rispondono si all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordine pubblico, ma anche di combattere il deprecabile fenomeno dello sfruttamento di individui, atteso che i “trattati” versano in condizioni di bisogno e di subalternità e di questo status vi è l’approfittamento da parte di soggetti privi di scrupoli che agiscono solo in base alla logica del profitto (illecito).
Del resto, l’art. 12 del T.U. ha giustamente previsto una incriminazione differenziata in ragione dell’effettiva gravità dei fatti commessi.
Radio LDR Informazione e Consapevolezza 19/10/2016- Immigrazione o invasione ?
Dibattito tra Alfredo Lonoce e Ilaria Bifarini , moderatore Vittorio Boschelli
Radio LDR Informazione e Consapevolezza 02/11/2016
Referendum…Colonia o Nazione
Dott. Paolo Ferraro e Avv. Alfredo Lonoce Conduce Vittorio Boschelli
