
Nel nostro ordinamento giuridico repubblicano non esiste il potere di veto presidenziale come invece ancora esiste in alcune Monarchie costituzionali.
Nella nostra Costituzione l’art. 74 attribuisce al Presidente della Repubblica soltanto il potere di chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione della legge, prima della sua promulgazione.
Nel secondo comma 2 dello stesso articolo vi è poi scritto che se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Il potere presidenziale di rinvio alle camere non può essere senza motivazione e può essere esercitato finché non sia scaduto il termine per la promulgazione della legge.
Le ipotesi in cui il Presidente può rifiutarsi di promulgare la legge, rinviandola alle Camere con un messaggio motivato per una nuova deliberazione sono però assai limitate e si riducono sostanzialmente a quelle di un possibile contrasto tra la legge e la Costituzione.
In ogni caso, se dopo aver ricevuto il messaggio presidenziale le Camere riapprovano la legge senza tener conto delle obiezioni del Capo dello Stato, quest’ultimo è tenuto a promulgarla (art. 74 comma 2).
L’unica conseguenza che potrebbe scaturire da questo iter procedimentale è quella che la promulgazione della legge in contrasto con le previsioni costituzionali integri gli estremi di “attentato alla Costituzione”, cioè di una delle due fattispecie di reato per le quali il Presidente della Repubblica può essere incriminato ex art. 90 Cost. .
Tuttavia in base ai precedenti, stante una sopravvenuta dicotomia tra una Costituzione “materiale, ovvero originaria” ed una Costituzione “formale, ovvero giuridica”, il reato di “attentato alla Costituzione” non è stato ravvisato allorchè, in palese violazione delle previsioni costituzionali, sono stati sottoscritti i vari trattati che hanno privato l’Italia della sovranità monetaria, economica e tributaria in contrasto con l’art.11 della Costituzione che non consente la “cessione” di sovranità, essendovi sancito soltanto “…..consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
