Dopo un acceso dibattito e un durissimo scontro non solo politico, ma anche costituzionale il Senato ha approvato la nuova legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Al centro della tempesta c’erano due nodi strutturali: il drastico innalzamento delle firme richieste ai partiti minori per accedere al voto e un meccanismo di preferenze che, secondo i critici, nasconde una scelta “blindata” dall’alto. Il rischio concreto è il ritorno davanti alla Consulta.
In relazione alla stangata delle sottoscrizioni si può ancora parlare di democrazia o invece di tratta di uno sbarramento surrettizio per blindare il potere?
L’ostacolo più alto introdotto dall’articolo 5 della riforma riguarda l’obbligo di raccolta firme per le forze politiche non rappresentate in Parlamento. La soglia passerebbe da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per singolo collegio che si traduce in una richiesta complessiva tra le 400 mila e le 450 mila firme su scala nazionale.
Le minoranze e i movimenti extra-parlamentari denunciano una palese violazione degli articoli 2, 3 e 49 della Costituzione e conseguentemente accusano la maggioranza parlamentare di aver eretto una barriera discriminatoria per tutelare lo status quo dei partiti già insediati.
La maggioranza di centrodestra rivendica invece la misura come necessaria per garantire la stabilità del sistema, evitando la frammentazione e la proliferazione di liste locali o “di disturbo”.
Ancora più complesso è il dibattito sui profili di incostituzionalità legati ai meccanismi di voto e all’inganno delle “finte preferenze”. Il testo introduce la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre preferenze nominali, un passaggio che la maggioranza rivendica come un ritorno alla scelta diretta del cittadino. Tuttavia, la contestuale introduzione del capolista bloccato rischia di svuotare di significato questo diritto.
Il meccanismo prevede che il primo nome di ogni lista sia protetto: se in quel collegio scatta anche un solo seggio, questo spetta automaticamente al capolista. Le preferenze espresse per gli altri candidati entrano in gioco solo per gli eventuali seggi successivi.
I capilista poi potranno candidarsi in più collegi. Questo permetterà alle segreterie dei partiti di decidere a tavolino chi far entrare in Parlamento solo a urne chiuse, manipolando il consenso territoriale.
I critici e diversi costituzionalisti parlano apertamente di “finte preferenze” o “specchietto per le allodole”. Il rischio concreto è che la stragrande maggioranza degli eletti venga decisa dalle segreterie dei partiti attraverso il posizionamento strategico dei capilista, aggirando nei fatti la volontà espressa dalle urne. Il richiamo corre subito alle storiche sentenze della Corte Costituzionale sul Porcellum (n. 1/2014) e sull’Italicum (n. 35/2017), che avevano già bocciato i sistemi in grado di esautorare la libertà di scelta dell’elettore.
Il centrodestra difende inoltre l’architettura della norma sostenendo che i rilievi della Consulta siano stati pienamente rispettati. A differenza dei passati sistemi dichiarati incostituzionali, le liste bloccate “lunghe” vengono superate: il blocco riguarda esclusivamente una figura (il leader o il candidato di punta del collegio), lasciando i restanti posti alla competizione aperta delle preferenze territoriali. Una formula che, secondo la maggioranza, bilancia il diritto di scelta dei cittadini con l’esigenza dei partiti di assicurare la presenza in Parlamento delle proprie figure chiave.
Esaminando l’iter legislativo, i prossimi passaggi i prossimi passaggi saranno i seguenti:
trattandosi di una legge ordinaria, il testo deve completare il suo percorso parlamentare e istituzionale attraverso quattro tappe obbligate: Dopo la pronuncia favorevole dell’Aula di Palazzo Madama del testo complessivo, avendo il Senato modificato il testo originario, i Deputati dovranno esaminare e votare esclusivamente le parti variate (la cosiddetta navette). Dopo l’approvazione la legge verrà inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione e dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i classici 15 giorni di vacatio legis, le norme entrano ufficialmente in vigore.
Quali possono essere gli strumenti per fermare la legge?
Se la maggioranza dovesse blindare il testo (anche ricorrendo al voto di fiducia), la battaglia si sposterà fuori dal Parlamento attraverso tre strade:
Il rinvio presidenziale (Art. 74 Cost.): Il Capo dello Stato può rimandare la legge alle Camere con un messaggio motivato se ravvisa palesi profili di incostituzionalità, come ad esempio violazione della parità di accesso alle cariche elettive ex art. 51 Cost. o del principio di uguaglianza ex art. 3 C
Tuttavia, se il Parlamento la riapprova identica, il Presidente è obbligato a firmare la promulgazione in quanto il rinvio presidenziale è solo un forte freno politico e morale, ma non è un veto assoluto.
Una volta promulgata e pubblicata la legge, essa entra in vigore e rimarrebbe soltanto la Corte Costituzionale che potrebbe annullare definitivamente la legge. Purtroppo in Italia non esiste il ricorso diretto dei cittadini alla Corte, quindi si agisce per via “incidentale” attraverso i ricorsi preventivi d’urgenza. In questo caso di solito degli esperti in diritto costituzionale in sinergia con le associazioni ed i partiti schierati contro la legge elettorale elaborano un’azione legale coordinata. Non appena la legge entra in vigore, vengono depositati ricorsi d’urgenza nei tribunali civili (spesso ex art. 700 c.p.c.) da parte di cittadini o esponenti politici esclusi, lamentando la lesione del proprio diritto costituzionale all’elettorato passivo.
Se il giudice del tribunale ordinario ritiene la questione seria e non manifestamente infondata, sospende il giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale e se quest’ultima la ritiene illegittima, la norma viene cancellata retroattivamente.
Il Referendum Abrogativo (Art. 75 Cost.): La raccolta di 500.000 firme o la richiesta di 5 Consigli regionali
Il quesito referendario dovrà superare il vaglio di ammissibilità della Corte Costituzionale. La via è però stretta: la Consulta vieta l’abrogazione totale delle leggi elettorali se queste lasciano il Paese senza una normativa applicabile per votare.
Al momento, l’unico blocco efficace ed immediato può essere quello degli emendamenti delle opposizioni o da un ripensamento della maggioranza stessa. Le forze politiche contrarie potrebbero fare ostruzionismo parlamentare, che verrebbe sicuramente fermato con il ricorso al voto di fiducia, o negoziare mediazioni dell’ultimo minuto nel tentativo di abbassare il tetto delle sottoscrizioni prima del voto definitivo.

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