Da molto tempo i cittadini italiani stanno subendo pesanti limitazioni della loro libertà personale attraverso l’introduzione di lockdowns e di altre forme equivalenti restrittive tutte delle loro libertà ed in totale assenza di un qualsivoglia provvedimento giurisdizionale che le disponesse.
In occasione di ogni annuncio di chiusura di comuni, di città e di regioni abbiamo assistito alla crescita del consenso verso il Premier e contestualmente ad un accrescimento del suo potere in spregio delle prerogative del Parlamento, purtroppo rimasto silente, che è stato convocato di tanto in tanto soltanto per ricevere periodicamente informazioni sull’operato del Presidente del Consiglio, o per la conversione dei decreti legge.
Quello che sta accadendo in Italia è ormai completamente al di fuori della Costituzione e molti dei diritti costituzionali continuano ad essere arrogantemente violati e/o sospesi sotto la copertura di una emergenza sanitaria che, seppur esistente non può sconvolgere il nostro assetto istituzionale.
Un fatto molto grave è costituito dall’assunzione di pieni poteri in capo al Premier e dalla sottrazione della funzione legislativa al Parlamento evento che in una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento occupa una funzione centrale non può aver luogo senza sconvolgere i principi cardine di uno Stato di diritto.
Sarebbe necessario intervenire per frenare la deriva politico costituzionale che di fatto sta restringendo i diritti di tutti e finirà col modificare in direzione autoritaria il nostro ordinamento democratico.
In tale ottica da oltre 5 mesi avevo segnalato nel mio blog e sui social la possibilità che un singolo parlamentare facesse ricorso diretto alla Corte Costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato in forza dell’ordinanza n.17/2019 della stessa Consulta, richiamata dal suo Presidente Prof. Marta Cartabia nel corso della relazione del 28 aprile 2020 ed ho appreso che l’on.le Vittorio Sgarbi, cui avevo inoltrato degli appunti in materia, ha intrapreso tale iniziativa, ma non dobbiamo fermarci.
Occorre coinvolgere la Magistratura italiana affinché eserciti i suoi autonomi poteri di indagine in presenza di notizia di reato e di promovimento dell’azione penale tutte le volte in cui emergano profili di responsabilità penale.
E dobbiamo farlo non più soltanto denunciando le eventuali condotte penalmente illecite compiute dal Premier e dai Ministri componenti del governo, ma anche i comportamenti di tutti coloro che pur non essendo al vertice dei poteri dello Stato violano la legge penale.
Questo va fatto perché i primi sono coperti da una sorta di scudo penale riveniente dalla legge costituzionale n.1/1989 che prevede l’intervento del Tribunale dei Ministri e la richiesta di autorizzazione a procedere alla camera di appartenenza, mentre i secondi possono essere indagati e rinviati a giudizio innanzi a tutti gli uffici giudiziari competenti per territorio.
I reati che potrebbero riguardare gli esecutori di disposizioni amministrative illegittime ed incostituzionali impartite da superiori gerarchici e da dirigenti e funzionari dello Stato che le impartiscono, sono variegati e vanno dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla diffusione colposa e/o dolosa dell’epidemia, alla violenza privata, alla omissione e/o rifiuto di atti di ufficio e all’abuso di potere.
Vi sono però anche altri reati meno noti contenuti nel codice penale sotto il titolo “Delitti contro la Personalità dello Stato”, come ad esempio quello del SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE previsto dall’art.289-bis che così recita: “Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma”.
Il bene giuridico tutelato dalla incriminazione, oltre alla libertà personale tutelata dall’ art.605 c.p., è l’ordine democratico e costituzionale.
La Corte di Cassazione con sua pronuncia n. 8552/1984 ha affermato che “L’ordine democratico e costituzionale attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dare vita: tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo di questi principi sui quali si regge la concezione fondamentale della vita associata con azioni violente, integra indubbiamente un comportamento finalizzato all’eversione dell’ordine democratico. Conseguentemente ogni condotta diretta contro lo Stato, i suoi poteri ed organi e, più precisamente, tutti gli atti criminosi tendenti ad impedire in qualche modo tale ordine democratico e ordine costituzionale contengono le finalità di terrorismo e di eversione”.
“La finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale – che qualifica il sequestro di persona divenendone elemento costitutivo e lo colloca, assunta la nuova figura di reato di cui all’art. 289 bis c.p., tra i delitti contro la personalità interna dello Stato – deve muovere l’azione del soggetto, della quale il terrorismo o l’eversione costituisce il particolare obiettivo. La finalità di terrorismo e quella di eversione dell’ordinamento costituzionale sono concettualmente diverse e possono non coincidere nella medesima fattispecie. Per quanto l’azione criminosa così motivata tenda a porre in pericolo le strutture sulle quali poggia l’assetto costituzionale: la finalità di terrorismo, infatti, è certamente quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito e indebolire le strutture; la finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere in definitiva l’assetto democratico e pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale”. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3130 del 14 marzo 1987
Per quanto riguarda la libertà fisica dell’individuo essa va intesa quale libertà di locomozione, cioè libertà fisico-motoria.
Commette quindi il reato di sequestro di persona chiunque impedisce alla vittima di muoversi nello spazio e lo priva della possibilità di scegliere il luogo dove andare o restare.
“Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale, ma è sufficiente che al soggetto passivo sia negato di realizzare la sua piena libertà di movimento e non gli sia consentito di rimuovere gli ostacoli frapposti, non ha alcuna rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione” (Cass. Pen., sez. I, sentenza 4 maggio 2009, n. 18186).
“Per la sussistenza dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall’art. 605 c.p. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarlo della capacità di spostarsi da un luogo all’altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve” (Cass. Pen., sez. V, sentenza 22 febbraio 2005, n. 6488).
“L’esercizio di poteri da parte delle forze di polizia, sia di natura preventiva che preprocessuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell’ambito di “eccezionali” fattispecie procedimentali – i cui parametri di eccezionalità ed urgenza, che ne giustificano la compatibilità con l’art.13 della Costituzione ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione-– è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici, quali quelle racchiuse negli artt.606 o 609 c.p. postulano l’esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle due disposizioni che li prevedono”. (Cass. Pen, sez. VI, sentenza 23 gennaio 2003, n. 3421).
Se questi sono i fatti, se questo è il contesto in cui si svolgono e continuano a svolgersi, si impongono dal profondo delle nostre coscienze degli interrogativi:
La difesa della Patria è ancora un sacro dovere del cittadino?
Cosa possiamo fare noi per la nostra Nazione?
Chi può intervenire con immediatezza ed efficacia per ripristinare lo Stato di diritto?
La risposta è una sola: LA MAGISTRATURA ITALIANA, DI CUI AUSPICHIAMO UN AUTOREVOLE E TEMPESTIVO INTERVENTO!

