In relazione alle nuove disposizioni imposte nel corrente mese attraverso i numerosi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere e circoscrivere il contagio da Covid-19, meglio conosciuto sotto il nome di coronavirus, ha disposto il divieto di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, occorre esaminare le possibili conseguenze di natura penale che potrebbero scaturire dalla loro inosservanza.

Chiunque non dovesse rispettare i Dpcm incorrerà nella violazione dell’art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) che prevede, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro duecentosei.

Ma non si tratta soltanto di questo, che sarebbe la conseguenza minore, infatti, nell’ipotesi in cui nell’autocertificazione attestante che lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute o, per rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza, fosse dichiarato il falso, si incorrerà nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che l’art. 483 del codice penale punisce con la pena fino a due anni di reclusione.

Inoltre, se la persona che viola il divieto di spostamento nel territorio dovesse, a sua insaputa, essere già affetta da contagio, commetterebbe il reato di diffusione colposa della epidemia a norma dell’art. 452 cod. pen. che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

Infine, se la persona fosse consapevole di essere affetta dal contagio da coronavirus e quindi di poter diffondere i germi patogeni, l’art. 438 cod. pen. prevede in questo caso la pena dell’ergastolo, con la ulteriore possibilità che all’indagato venga contestato anche il reato di lesioni personali previsto dall’art. 582 cod. pen. e quello di omicidio volontario ex art. 575 cod. pen..

Dunque si impone una grande attenzione ed una diligente osservanza dei divieti di spostamento nel territorio contenuti nei decreti del Dpcm.

Resta da considerare un fatto davvero singolare ed inquietante, quello della permanenza, nello Stato italiano dei porti aperti a tutti, ma anche in questo caso ci è di aiuto il codice penale il quale in base alla clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 comma 2, in forza della quale NON IMPEDIRE L’EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI EVITARE EQUIVALE A CAGIONARLO, ci indica anche quali sono le conseguenze a carico dei preposti al governo della nostra Nazione.

Dunque se l’epidemia dovesse diffondersi ancor più capillarmente attraverso i nuovi approdi in realtà assai poco controllati, i responsabili che avrebbero avuto l’obbligo di impedire l’evento (pandemia) e non lo hanno fatto, risponderanno tutti del reato di cui all’art.438 cod.pen. per aver cagionato l’epidemia e rischieranno anche loro l’ergastolo.