
Continuano senza la necessaria cautela gli ingressi indiscriminati nel territorio italiano di migranti, di cui una minoranza sono profughi, i quali hanno diritto alle protezioni internazionali e all’asilo politico, mentre la maggioranza sono clandestini e/o migranti economici e climatici.
La diffusione anche in Italia di casi di contagio da Coronavirus dovrebbe indurre i responsabili che sono alla guida del governo della repubblica ad una maggiore prudenza ed imporre una modifica della precedente dichiarata determinazione di voler lasciare i porti italiani aperti a tutti, senza i rigorosi controlli, anche di ordine sanitario.
Giova rammentare che in materia di epidemia l’art. 438 Codice penale così recita: Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo [448, 452]. I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e diffondersi tra la popolazione. Per epidemia s’intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un’elevata e incontrollabile capacità di diffusione.
L’art. 452 Codice penale prevede inoltre: “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Ed infine, in forza della clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 comma 2 del codice penale, NON IMPEDIRE L’EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI EVITARE EQUIVALE A CAGIONARLO.
